L’e-commerce inteso come insieme delle relazioni negoziali, ovvero delle cc.dd. transazioni commerciali aventi ad oggetto beni o servizi, che si instaurano fra soggetti mediante l’uso di strumenti informatici (cc.dd. acquisti off-line) e telematici (cc.dd. acquisti on-line), va a determinare quello che è l’ampio campo degli acquisti di beni o la prestazione di servizi in modalità telematica1 . I processi economici che, in questo caso, vanno a caratterizzare una contrattazione che si realizza a distanza e tra soggetti interessati, contribuiscono ad animare la società contemporanea e inevitabilmente si proiettano sul diritto e sulla scienza giuridica, mossi dal progresso tecnologico, trovando delle testimonianze emblematiche dell’evolversi dei traffici commerciali al tempo della globalizzazione sia nel commercio elettronico che nella sua variante realizzata per via telematica2 . In via preliminare va precisato che per commercio elettronico si intende l’esercizio di attività commerciali per via elettronica, non soltanto online, basate sulla elaborazione dei dati in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’informazione, comemodificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successivamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 8 giugno 2000 (2000/31/CE), la suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal destinatario dei beni o servizi3 . Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in questione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, tra le quali la vendita on line di merci. Si tratta, in questo caso, di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in linea, con la conseguenza che la stessa nozione è inclusiva di vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il recepimento di dati, sia della trasmissione di informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4 , o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la semplice fruizione di un servizio. Per trattare in maniera completa quella che è la tematica della contrattazione online è importante fissarefin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di contratto online. Anche il contratto in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di dematerializzazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio prodotto, e dall’altro, dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un incremento significativo, nel la società contemporanea, della frequenza degli acquisti online, e la conclusione di contratti attraverso il web. Da sempre scienza, tecnologia, società, diritto ed economia sono mondi strettamente connessi e correlati tra loro, in particolare la continua evoluzione delle tecnologie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, il rapido ed incessante progresso tecnologico incide sul funzionamento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e raffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, sollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in particolare relativi ai c.d. contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, per cui gli stessi venivanoidentificati con i contratti aventi un oggetto informatico, ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la manutenzione di un software) 5 . In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” rispetto ai consueti schemi contrattuali, venendo in rilievo contratti tipici, come ad esempio la vendita, la fornitura o l’appalto, ovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’oggetto, in questo caso un bene o un servizio telematico. Muovendo da tale impostazione, altro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, sostenendo che il particolare oggetto che connotava il contratto finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui per contratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente perseguito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6 . Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare la categoria dei contratti telematici e, quindi, di ricomprendervi non più soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informaticoAutorevole dottrina, sulla scia di tale impostazione, ha finito per interrogarsi sul profilo della forma del contratto telematico 8 , considerato che i contratti telematici realizzano lo scopo principale, conclusione del contratto, avvalendosi del mezzo telematico che diviene lo strumento attraverso il quale il quale si manifesta l’accordo contrattuale9 . La dottrina più recente ha, infine, ricondotto il fenomeno nell’area dell’autonomia negoziale, per cui la conclusione di un contratto mediante lo strumento telematico, va ricollegata ad uno dei princìpi cardine del sistema contrattuale, quello del pluralismo dei procedimenti di formazione del contratto, legato al fenomeno dell’autonomia dei privati10, cosicché come i soggetti privati possono operare una scelta tra i vari modelli di formazione del contratto (elaborazione comune del testo, conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione, contratti reali, offerta al pubblico, scambio tradizionale proposta-accettazione), allo stesso modo hanno la possibilità di scegliere di utilizzare un procedimento di formazione dell’accordo impostato sul mezzo telematico, considerato dagli stessi come un luogoidoneo per la formazione ed eventualmente l’esecuzione del programma negoziale. Quanto appena delineato ha consentito di qualificare i contratti telematici come quei contratti stipulati mediante l’utilizzo di un sistema telematico11 . Parte della dottrina ha operato una precisazione terminologica, specificando che per contratto digitale deve intendersi quel contratto stipulato in forma elettronica, con firma digitale, privo di documenti cartacei, ovvero il contratto concluso attraverso strumenti telematici senza che le parti siano contemporaneamente presenti nello stesso luogo (c.d. contratti a distanza)12; e ancora il contratto che ha per oggetto beni o servizi informatici (es. contratto per lo sviluppo di software13 o contratto di fornitura di sistema informatico). Solitamente il sistema telematico utilizzato è la rete internet che si avvale di un duplice strumento, innanzitutto quello delle pagine web (spesso adoperate per consentire l’adesione a schemi contrattuali già formati dal predisponente)14, e quello della posta elettronica (che ben si presta a veicolare informazioni contrattuali o lo stesso consenso contrattuale). Il problema principale è prescrivere in che modo l’utilizzo della particolare forma contrattuale vada a condizionare l’applicabilità della disciplina generaledettata dal codice civile in ordine ai singoli elementi costitutivi del contratto e riguardo alla sua esecuzione, tenendo conto delle particolari disposizioni dettate dalle leggi speciali in materia. La grande diffusione del fenomeno internet ha dato vita ad un autentico mercato globale telematico, spesso distinto ed autonomo rispetto a quello tradizionale, caratterizzato soprattutto dalla notevole rapidità delle transazioni commerciali, mezzi questi che favoriscono per un verso l’accesso di sempre più ampie categorie sociali al godimento e al consumo di beni, ed ovviamente l’ingresso di nuovi soggetti sul mercato, andando a determinare le cc.dd. domanda e offerta di massa15 . Il tipo contrattuale16 connaturale dell’e-commerce, può essere considerato lo schema della compravendita ma, come anticipato, nulla esclude di concludere telematicamente anche fattispecie negoziali diverse come, ad esempio, il trasporto, la spedizione, il noleggio. Si può affermare quindi che, le nuove tecnologie non vanno a stravolgere la configurabilità dello schema contrattuale di matrice codicistica per cui, ad esempio, una compravendita resta tale anche se conclusa con mezzi telematici, in quanto questi ultimi incidono in maniera prevalente solo sulle modalità di comunicazione e non sul contenuto degli atti [INTRODUZIONE, continua nel file allegato]
Web marketing e pubblicità online. Tutele e possibilità per i consumatori anche con disabilità
VERTUCCI, GIUSEPPE
2022-05-25
Abstract
L’e-commerce inteso come insieme delle relazioni negoziali, ovvero delle cc.dd. transazioni commerciali aventi ad oggetto beni o servizi, che si instaurano fra soggetti mediante l’uso di strumenti informatici (cc.dd. acquisti off-line) e telematici (cc.dd. acquisti on-line), va a determinare quello che è l’ampio campo degli acquisti di beni o la prestazione di servizi in modalità telematica1 . I processi economici che, in questo caso, vanno a caratterizzare una contrattazione che si realizza a distanza e tra soggetti interessati, contribuiscono ad animare la società contemporanea e inevitabilmente si proiettano sul diritto e sulla scienza giuridica, mossi dal progresso tecnologico, trovando delle testimonianze emblematiche dell’evolversi dei traffici commerciali al tempo della globalizzazione sia nel commercio elettronico che nella sua variante realizzata per via telematica2 . In via preliminare va precisato che per commercio elettronico si intende l’esercizio di attività commerciali per via elettronica, non soltanto online, basate sulla elaborazione dei dati in forma digitale, in base a quanto disposto dall’art. 1, punto 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (98/34/CE) sui servizi della società dell’informazione, comemodificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998. Va ulteriormente precisato che nell’espresso richiamo compiuto successivamente dall’art. 2, par. 1, lett. a), della direttiva 8 giugno 2000 (2000/31/CE), la suddetta definizione viene integrata dall’ulteriore precisazione che l’esercizio di attività commerciale debba provenire da una richiesta individuale proveniente dal destinatario dei beni o servizi3 . Nello specifico per “servizi della società dell’informazione” il considerando n. 18 della direttiva in questione individua una vasta gamma di attività economiche svolta in linea, tra le quali la vendita on line di merci. Si tratta, in questo caso, di servizi che non sempre portano a stipulare contratti in linea, con la conseguenza che la stessa nozione è inclusiva di vari servizi che, in maniera del tutto esemplificativa, possono riguardare l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il recepimento di dati, sia della trasmissione di informazioni tramite una rete di comunicazioni, della fornitura di accesso a una rete di comunicazioni o dello stoccaggio di informazioni fornite da un destinatario di servizi4 , o ancora dal semplice acquisto di un bene materiale o la semplice fruizione di un servizio. Per trattare in maniera completa quella che è la tematica della contrattazione online è importante fissarefin da subito l’attenzione sugli aspetti connessi alla materia partendo dalla definizione di contratto online. Anche il contratto in forma elettronica assume, particolare importanza nel diritto dell’era digitale; lo stesso contratto infatti va a determinare quelle che sono le regole applicabili nei casi concreti come effetto anche dei fenomeni di dematerializzazione del diritto. Lo sviluppo delle piattaforme online discende da una serie di fattori relativi, da un lato, all’obiettivo delle aziende di pubblicizzare in modo più efficace il proprio prodotto, e dall’altro, dal vantaggio in favore del consumatore di poter effettuare l’acquisto dalla propria abitazione o dal proprio posto di lavoro. Ciò ha prodotto un incremento significativo, nel la società contemporanea, della frequenza degli acquisti online, e la conclusione di contratti attraverso il web. Da sempre scienza, tecnologia, società, diritto ed economia sono mondi strettamente connessi e correlati tra loro, in particolare la continua evoluzione delle tecnologie di comunicazione si riflette incessantemente sulle regole della contrattazione. Nell’epoca attuale, il rapido ed incessante progresso tecnologico incide sul funzionamento dei sistemi informatici che diventano sempre più complessi e raffinati. Tale scenario inevitabilmente si riflette sul fenomeno giuridico, sollevando questioni ed interrogatici che da tempo animano la dottrina, in particolare relativi ai c.d. contratti telematici. Inizialmente è prevalsa l’idea di collocare i contratti telematici facendo leva sul criterio dell’oggetto del contratto, per cui gli stessi venivanoidentificati con i contratti aventi un oggetto informatico, ossia con i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di un bene o l’esecuzione di un servizio volto a soddisfare un bisogno informatico (es. l’acquisto o la fornitura di un hardware, l’installazione o la manutenzione di un software) 5 . In questo modo si riconosceva una particolare categoria contrattuale “trasversale” rispetto ai consueti schemi contrattuali, venendo in rilievo contratti tipici, come ad esempio la vendita, la fornitura o l’appalto, ovvero atipici (es. leasing) peculiari solo in ragione dell’oggetto, in questo caso un bene o un servizio telematico. Muovendo da tale impostazione, altro orientamento ha inquadrato il fenomeno nella teoria della causa, sostenendo che il particolare oggetto che connotava il contratto finiva per conferire al programma negoziale una particolare connotazione causalistica, per cui per contratto telematico doveva intendersi qualsiasi contratto in cui lo scopo concretamente perseguito dalle parti veniva realizzato attraverso il mezzo informatico che, in un certo senso, ne facilitava la pratica attuazione6 . Tale ricostruzione ha avuto il merito di ampliare la categoria dei contratti telematici e, quindi, di ricomprendervi non più soltanto i contratti aventi un oggetto connesso all’informatica, ma qualsiasi contratto il cui scopo poteva essere attuato attraverso lo strumento informaticoAutorevole dottrina, sulla scia di tale impostazione, ha finito per interrogarsi sul profilo della forma del contratto telematico 8 , considerato che i contratti telematici realizzano lo scopo principale, conclusione del contratto, avvalendosi del mezzo telematico che diviene lo strumento attraverso il quale il quale si manifesta l’accordo contrattuale9 . La dottrina più recente ha, infine, ricondotto il fenomeno nell’area dell’autonomia negoziale, per cui la conclusione di un contratto mediante lo strumento telematico, va ricollegata ad uno dei princìpi cardine del sistema contrattuale, quello del pluralismo dei procedimenti di formazione del contratto, legato al fenomeno dell’autonomia dei privati10, cosicché come i soggetti privati possono operare una scelta tra i vari modelli di formazione del contratto (elaborazione comune del testo, conclusione del contratto mediante inizio dell’esecuzione, contratti reali, offerta al pubblico, scambio tradizionale proposta-accettazione), allo stesso modo hanno la possibilità di scegliere di utilizzare un procedimento di formazione dell’accordo impostato sul mezzo telematico, considerato dagli stessi come un luogoidoneo per la formazione ed eventualmente l’esecuzione del programma negoziale. Quanto appena delineato ha consentito di qualificare i contratti telematici come quei contratti stipulati mediante l’utilizzo di un sistema telematico11 . Parte della dottrina ha operato una precisazione terminologica, specificando che per contratto digitale deve intendersi quel contratto stipulato in forma elettronica, con firma digitale, privo di documenti cartacei, ovvero il contratto concluso attraverso strumenti telematici senza che le parti siano contemporaneamente presenti nello stesso luogo (c.d. contratti a distanza)12; e ancora il contratto che ha per oggetto beni o servizi informatici (es. contratto per lo sviluppo di software13 o contratto di fornitura di sistema informatico). Solitamente il sistema telematico utilizzato è la rete internet che si avvale di un duplice strumento, innanzitutto quello delle pagine web (spesso adoperate per consentire l’adesione a schemi contrattuali già formati dal predisponente)14, e quello della posta elettronica (che ben si presta a veicolare informazioni contrattuali o lo stesso consenso contrattuale). Il problema principale è prescrivere in che modo l’utilizzo della particolare forma contrattuale vada a condizionare l’applicabilità della disciplina generaledettata dal codice civile in ordine ai singoli elementi costitutivi del contratto e riguardo alla sua esecuzione, tenendo conto delle particolari disposizioni dettate dalle leggi speciali in materia. La grande diffusione del fenomeno internet ha dato vita ad un autentico mercato globale telematico, spesso distinto ed autonomo rispetto a quello tradizionale, caratterizzato soprattutto dalla notevole rapidità delle transazioni commerciali, mezzi questi che favoriscono per un verso l’accesso di sempre più ampie categorie sociali al godimento e al consumo di beni, ed ovviamente l’ingresso di nuovi soggetti sul mercato, andando a determinare le cc.dd. domanda e offerta di massa15 . Il tipo contrattuale16 connaturale dell’e-commerce, può essere considerato lo schema della compravendita ma, come anticipato, nulla esclude di concludere telematicamente anche fattispecie negoziali diverse come, ad esempio, il trasporto, la spedizione, il noleggio. Si può affermare quindi che, le nuove tecnologie non vanno a stravolgere la configurabilità dello schema contrattuale di matrice codicistica per cui, ad esempio, una compravendita resta tale anche se conclusa con mezzi telematici, in quanto questi ultimi incidono in maniera prevalente solo sulle modalità di comunicazione e non sul contenuto degli atti [INTRODUZIONE, continua nel file allegato]File | Dimensione | Formato | |
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