Il commento svolge l’analisi del principio di preminenza del diritto comunitario al fine di verificare i presupposti della responsabilita` civile dell’amministrazione per inosservanza di direttiva comunitaria. In particolare, l’approfondimento riguarda l’accertamento della colpa dell’amministrazione ed i casi di sua esclusione per «errore scusabile»: sotto questo profilo si pone il dubbio della necessita` di verificare autonomamente l’elemento psicologico della colpa in caso di violazione di direttiva CE anche in ragione del fenomeno della progressiva oggettivazione della responsabilita` civile nel diritto comunitario. Infine, si pone in evidenza - in senso critico rispetto ad un certo orienatmento della Corte di Cassazione - come la convinzione del Comune di agire correttamente, cioe` di applicare la disciplina italiana all’epoca dei fatti vigente, sia un profilo differente dall’aver agito con colpa: infatti, il dubbio nell’amministrazione di un possibile - ed anzi probabile - contrasto tra la normativa italiana applicata e la direttiva comunitaria sarebbe stato un ragionevole dubbio che avrebbe consentito di evitare il danno provocato dall’illegittima esclusione dalla gara: nell’assenza di un simile dubbio quindi si potrebbe «vedere» la colpa dell’amministrazione

La colpa dell'amministrazione per violazione di direttive comunitarie

RODOLFO MASERA S
2006-01-01

Abstract

Il commento svolge l’analisi del principio di preminenza del diritto comunitario al fine di verificare i presupposti della responsabilita` civile dell’amministrazione per inosservanza di direttiva comunitaria. In particolare, l’approfondimento riguarda l’accertamento della colpa dell’amministrazione ed i casi di sua esclusione per «errore scusabile»: sotto questo profilo si pone il dubbio della necessita` di verificare autonomamente l’elemento psicologico della colpa in caso di violazione di direttiva CE anche in ragione del fenomeno della progressiva oggettivazione della responsabilita` civile nel diritto comunitario. Infine, si pone in evidenza - in senso critico rispetto ad un certo orienatmento della Corte di Cassazione - come la convinzione del Comune di agire correttamente, cioe` di applicare la disciplina italiana all’epoca dei fatti vigente, sia un profilo differente dall’aver agito con colpa: infatti, il dubbio nell’amministrazione di un possibile - ed anzi probabile - contrasto tra la normativa italiana applicata e la direttiva comunitaria sarebbe stato un ragionevole dubbio che avrebbe consentito di evitare il danno provocato dall’illegittima esclusione dalla gara: nell’assenza di un simile dubbio quindi si potrebbe «vedere» la colpa dell’amministrazione
2006
262
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