Il contributo si concentra sui problemi interpretativi sollevati dai recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali in materia di orario di lavoro. In particolare, il lavoro straordinario è tornato al centro di un intenso dibattito atteso che – quale elementare strumento di flessibilità interna del rapporto di lavoro – costituisce una porzione del tempo complessivo che il lavoratore spende in favore del datore di lavoro, sebbene dal punto di vista giuridico si presenti diverso rispetto al lavoro normale ovvero come segmento di prestazione a disciplina speciale. Proprio una recente pronuncia della Granze Sezione della Corte di Giustizia ha riproposto il problema della individuazione e quantificazione del lavoro straordinario – «a consuntivo» cioè alla fine del periodo di compensazione contrattualmente stabilito – in relazione alla tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica del lavoratore. I giudici europei hanno stabilito che ciascuno Stato membro debba prevedere l’obbligo per i datori di lavoro di dotarsi di un sistema «oggettivo, affidabile e accessibile» che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. L’obbligo di stabilire tale sistema discenderebbe non solo dalle legislazioni nazionali, come interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma anche della dir. 2003/88/CE e delle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. In altri termini, l’obbligo di registrare il programma di lavoro ordinario a tempo pieno di ciascun prestatore fa leva sul diritto fondamentale di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale.

Orario di lavoro e obbligo di registrazione con sistema «oggettivo, affidabile e accessibile» .

SIOTTO Federico
2019-01-01

Abstract

Il contributo si concentra sui problemi interpretativi sollevati dai recenti orientamenti giurisprudenziali nazionali e sovranazionali in materia di orario di lavoro. In particolare, il lavoro straordinario è tornato al centro di un intenso dibattito atteso che – quale elementare strumento di flessibilità interna del rapporto di lavoro – costituisce una porzione del tempo complessivo che il lavoratore spende in favore del datore di lavoro, sebbene dal punto di vista giuridico si presenti diverso rispetto al lavoro normale ovvero come segmento di prestazione a disciplina speciale. Proprio una recente pronuncia della Granze Sezione della Corte di Giustizia ha riproposto il problema della individuazione e quantificazione del lavoro straordinario – «a consuntivo» cioè alla fine del periodo di compensazione contrattualmente stabilito – in relazione alla tutela della salute e dell’integrità fisiopsichica del lavoratore. I giudici europei hanno stabilito che ciascuno Stato membro debba prevedere l’obbligo per i datori di lavoro di dotarsi di un sistema «oggettivo, affidabile e accessibile» che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. L’obbligo di stabilire tale sistema discenderebbe non solo dalle legislazioni nazionali, come interpretate alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ma anche della dir. 2003/88/CE e delle Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro. In altri termini, l’obbligo di registrare il programma di lavoro ordinario a tempo pieno di ciascun prestatore fa leva sul diritto fondamentale di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale.
2019
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