La dimensione giuridica della democrazia sindacale nel settore privato e il deficit di regole che deriva dalle disposizioni inattuate dell’art. 39 Cost. sono le principali tematiche oggetto del paper. Si tratta di questioni attuali e centrali del diritto sindacale perché costituiscono l’antecedente logico e tecnico-giuridico per comprendere la riforma degli assetti contrattuali (accordo quadro del 22 gennaio 2009; accordo interconfederale del 15 aprile 2009) e il nuovo panorama delle relazioni industriali delineatosi con la stagione degli accordi separati (es. metalmeccanici). L’ordinamento, con riguardo alle formule costituzionali della personalità giuridica sindacale, della democraticità statutaria e dell’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi, versa ancora in regime transitorio senza fornire soluzioni espresse sul versante delle fonti di legittimazione della rappresentanza – consenso dei lavoratori sulle piattaforme negoziali, mandato da verificare in esito ai negoziati, referendum sugli accordi – e sul problema della rappresentatività giuridica del sindacato – con riferimento, de iure condendo, ad un sistema per la certificazione, a livello nazionale e territoriale, del peso specifico di ciascuna sigla sindacale. Occorre tenere concettualmente distinto il fenomeno del rappresentare «in nome e per conto di», la cui fonte è consensuale, da quello del contrattare, relativamente autonomo rispetto alla delega da parte dei lavoratori iscritti. In merito al primo profilo, il piano dell’analisi è arricchito da un recupero critico di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali su particolari congegni normativi (mandato, procura, negotiorum gestio), che prevedono la sostituzione del soggetto nello svolgimento dell’attività giuridica o la cooperazione negoziale in vista di un risultato utile per un soggetto tramite l’attività dell’altro. La questione centrale è occupata dall’effettiva dislocazione del potere decisionale rispetto alla gestione degli interessi (collettivi ed individuali) dedotti nella relazione tra rappresentati e rappresentanti. Per quanto riguarda, invece, la funzione tipica della tutela contrattuale collettiva, posta in essere dalle organizzazioni sindacali, assume rilievo l’indagine sulle basi giustificative dell’assoggettamento delle singole volontà individuali alla volontà del gruppo (sul piano interno: statuti, regolamenti; sul piano esterno: regole e composizione Rsa/Rsu). Il contributo ruota intorno al tentativo di fornire una delimitazione giuridica dell’ambito di applicazione delle regole sulla legittimazione interna, cioè verte sull’individuazione di quei soggetti che costituiscono la platea di riferimento per la formazione degli organi di rappresentanza sindacale a livello nazionale o decentrato e per la corretta spendita del mandato nelle decisioni che li riguardano.

Il terzo comma dell'art.39 della Costituzione: la democrazia sindacale possibile

SIOTTO Federico
2011-01-01

Abstract

La dimensione giuridica della democrazia sindacale nel settore privato e il deficit di regole che deriva dalle disposizioni inattuate dell’art. 39 Cost. sono le principali tematiche oggetto del paper. Si tratta di questioni attuali e centrali del diritto sindacale perché costituiscono l’antecedente logico e tecnico-giuridico per comprendere la riforma degli assetti contrattuali (accordo quadro del 22 gennaio 2009; accordo interconfederale del 15 aprile 2009) e il nuovo panorama delle relazioni industriali delineatosi con la stagione degli accordi separati (es. metalmeccanici). L’ordinamento, con riguardo alle formule costituzionali della personalità giuridica sindacale, della democraticità statutaria e dell’estensione dell’efficacia dei contratti collettivi, versa ancora in regime transitorio senza fornire soluzioni espresse sul versante delle fonti di legittimazione della rappresentanza – consenso dei lavoratori sulle piattaforme negoziali, mandato da verificare in esito ai negoziati, referendum sugli accordi – e sul problema della rappresentatività giuridica del sindacato – con riferimento, de iure condendo, ad un sistema per la certificazione, a livello nazionale e territoriale, del peso specifico di ciascuna sigla sindacale. Occorre tenere concettualmente distinto il fenomeno del rappresentare «in nome e per conto di», la cui fonte è consensuale, da quello del contrattare, relativamente autonomo rispetto alla delega da parte dei lavoratori iscritti. In merito al primo profilo, il piano dell’analisi è arricchito da un recupero critico di interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali su particolari congegni normativi (mandato, procura, negotiorum gestio), che prevedono la sostituzione del soggetto nello svolgimento dell’attività giuridica o la cooperazione negoziale in vista di un risultato utile per un soggetto tramite l’attività dell’altro. La questione centrale è occupata dall’effettiva dislocazione del potere decisionale rispetto alla gestione degli interessi (collettivi ed individuali) dedotti nella relazione tra rappresentati e rappresentanti. Per quanto riguarda, invece, la funzione tipica della tutela contrattuale collettiva, posta in essere dalle organizzazioni sindacali, assume rilievo l’indagine sulle basi giustificative dell’assoggettamento delle singole volontà individuali alla volontà del gruppo (sul piano interno: statuti, regolamenti; sul piano esterno: regole e composizione Rsa/Rsu). Il contributo ruota intorno al tentativo di fornire una delimitazione giuridica dell’ambito di applicazione delle regole sulla legittimazione interna, cioè verte sull’individuazione di quei soggetti che costituiscono la platea di riferimento per la formazione degli organi di rappresentanza sindacale a livello nazionale o decentrato e per la corretta spendita del mandato nelle decisioni che li riguardano.
2011
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