Il saggio analizza il tema della responsabilità e del procedimento disciplinare riguardanti le condotte non corrette, tenute dal magistrato sia nell’esercizio delle proprie funzioni sia al di fuori di esse. Questi comportamenti hanno trovato una nuova codificazione nel d.lgs. n. 109/2006 , recante disposizioni in materia di disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità (cd. «riforma Castelli»), successivamente modificato dalla legge n. 269/2006 (ma non ulteriormente novellato dalla legge n. 111/2007, la cd. «riforma Mastella»), con la quale il legislatore ha provveduto a riformare in modo organico la materia della deontologia giudiziaria. Una delle più importanti novità apportate dal d.lgs. n. 109/2006 è consistita nel passaggio dal carattere atipico dell’illecito disciplinare (derivante dall’indefinita enunciazione della famosa legge sulle guarentigie della magistratura, in particolare, l’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946 ) alla tipicità legale dello stesso: alcune di queste sanzioni sembrano riferibili proprio alle modalità di esercizio del diritto di cui all’art. 21 Cost. Da qui l’interesse e l’opportunità di analizzare le conseguenze che potrebbero derivarne per il sistema giurisdizionale, per il principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura, in funzione del quale l’ordine giudiziario è modellato, e per il complessivo equilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato.

Libertà di espressione e responsabilità disciplinare del magistrato. «Gaglioffi» o «malati di mente»?

SIOTTO Federico
2012-01-01

Abstract

Il saggio analizza il tema della responsabilità e del procedimento disciplinare riguardanti le condotte non corrette, tenute dal magistrato sia nell’esercizio delle proprie funzioni sia al di fuori di esse. Questi comportamenti hanno trovato una nuova codificazione nel d.lgs. n. 109/2006 , recante disposizioni in materia di disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità (cd. «riforma Castelli»), successivamente modificato dalla legge n. 269/2006 (ma non ulteriormente novellato dalla legge n. 111/2007, la cd. «riforma Mastella»), con la quale il legislatore ha provveduto a riformare in modo organico la materia della deontologia giudiziaria. Una delle più importanti novità apportate dal d.lgs. n. 109/2006 è consistita nel passaggio dal carattere atipico dell’illecito disciplinare (derivante dall’indefinita enunciazione della famosa legge sulle guarentigie della magistratura, in particolare, l’art. 18, r.d.lgs. n. 511/1946 ) alla tipicità legale dello stesso: alcune di queste sanzioni sembrano riferibili proprio alle modalità di esercizio del diritto di cui all’art. 21 Cost. Da qui l’interesse e l’opportunità di analizzare le conseguenze che potrebbero derivarne per il sistema giurisdizionale, per il principio costituzionale dell’indipendenza della magistratura, in funzione del quale l’ordine giudiziario è modellato, e per il complessivo equilibrio dei rapporti tra i poteri dello Stato.
2012
262
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