Il contributo mette in luce alcune aporie presenti nelle argomentazioni adottate dalla Corte di Giustizia per escludere che la disciplina generale della direttiva 1999/70/CE sia applicabile al contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro e per dichiarare che le misure ostative contenute nella citata direttiva non siano valide per il rapporto – definito erroneamente di lavoro – tra utilizzatore e lavoratore. La riflessione prende le mosse dall’analisi strutturale sul contratto di lavoro somministrato a tempo determinato e sulle relative causali giustificative per arrivare a sostenere l’astratta riconducibilità del rapporto entro lo schema negoziale del lavoro a termine. È condiviso l’approccio del giudice napoletano che, con la domanda pregiudiziale, ha paventato una irragionevole diversità di discipline per un medesimo tipo giuridico (contratto di lavoro a termine) e un contrasto della specifica normativa italiana sul lavoro in somministrazione con le disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE. Tuttavia, lo scritto segnala anche i passaggi critici della sequenza logica seguita dal magistrato napoletano nella proposizione dei tre quesiti interpretativi ai giudici europei.

Somministrazione e lavoro a termine. Per la Corte di Giustizia «questa o quella pari (non) sono»

SIOTTO Federico
2013-01-01

Abstract

Il contributo mette in luce alcune aporie presenti nelle argomentazioni adottate dalla Corte di Giustizia per escludere che la disciplina generale della direttiva 1999/70/CE sia applicabile al contratto di lavoro tra agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro e per dichiarare che le misure ostative contenute nella citata direttiva non siano valide per il rapporto – definito erroneamente di lavoro – tra utilizzatore e lavoratore. La riflessione prende le mosse dall’analisi strutturale sul contratto di lavoro somministrato a tempo determinato e sulle relative causali giustificative per arrivare a sostenere l’astratta riconducibilità del rapporto entro lo schema negoziale del lavoro a termine. È condiviso l’approccio del giudice napoletano che, con la domanda pregiudiziale, ha paventato una irragionevole diversità di discipline per un medesimo tipo giuridico (contratto di lavoro a termine) e un contrasto della specifica normativa italiana sul lavoro in somministrazione con le disposizioni contenute nella direttiva 1999/70/CE. Tuttavia, lo scritto segnala anche i passaggi critici della sequenza logica seguita dal magistrato napoletano nella proposizione dei tre quesiti interpretativi ai giudici europei.
2013
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