Il contributo affronta il tema dell’equilibrio tra diritto di critica verso il datore di lavoro (art. 1, l. n. 300/1970) e obbligo di fedeltà che il contratto pone a carico del prestatore (art. 2105 c.c.). In particolare, si ritiene che il diritto di adire l’autorità giudiziaria (art. 24, comma 1 Cost.) non possa costituire giusta causa di licenziamento e debba essere ricompreso nel più ampio concetto di libertà di espressione (art. 21, comma 1 Cost.) laddove siano rispettati i limiti scriminanti della rilevanza sociale dell’argomento e della adeguatezza delle espressioni impiegate.
Licenziamento illegittimo del dirigente e diritto di critica
SIOTTO Federico
2012-01-01
Abstract
Il contributo affronta il tema dell’equilibrio tra diritto di critica verso il datore di lavoro (art. 1, l. n. 300/1970) e obbligo di fedeltà che il contratto pone a carico del prestatore (art. 2105 c.c.). In particolare, si ritiene che il diritto di adire l’autorità giudiziaria (art. 24, comma 1 Cost.) non possa costituire giusta causa di licenziamento e debba essere ricompreso nel più ampio concetto di libertà di espressione (art. 21, comma 1 Cost.) laddove siano rispettati i limiti scriminanti della rilevanza sociale dell’argomento e della adeguatezza delle espressioni impiegate.File in questo prodotto:
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