L’era di internet e del web 4.0 incentrata sull’introduzione di nuove tecnologie, di canali digitali, di domotica e di social media ha mutato radicalmente le abitudini dell’uomo moderno, ormai homo digitalis che non può fare a meno della grande rete per un acquisto di un oggetto, per la ricerca di un lavoro, per comunicare con gli altri ovvero per ricercare semplicemente delle informazioni. In questo momento storico di digital disruption in cui la ricerca di interazione in tempo reale con la rete è quasi ossessiva, taluni business sono stati costretti ad abbandonare il modus operandi adottato per lunghi anni ovvero a reinventarlo. La necessità di soddisfare le nuove esigenze dei mercati al fine di conservare un adeguato livello di competitività ha innescato un globale processo di rinnovamento del sistema economico. In particolar modo il settore turistico ha subito, nell’ultimo decennio, profondi mutamenti dovuti ad una radicale innovazione nel modo in cui gli individui organizzano i viaggi e scelgono una meta: essi, ormai, si servono di strumenti digitali in tutte le fasi dell’esperienza turistica. La forte spinta digitale, se da un lato ha permesso ai viaggiatori di beneficiare degli strumenti messi a disposizione dal web, dall’altro ha messo a dura prova i management degli operatori turistici, costretti ad integrare nel più breve tempo possibile le leve digitali all’interno dell’offerta, sì da poter soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Clienti, rectius viaggiatori, che ricercano on-line un servizio esperienziale e personalizzato, in linea con le caratteristiche del prodotto turistico che, per sua natura, è un experience good. Tale aspetto è di cruciale importanza in quanto, nell’effettuare la propria scelta, il viaggiatore ricerca delle informazioni e soprattutto consigli che lo indirizzano verso la scelta migliore. L’oggetto del presente lavoro è proprio l’incidenza di internet nel mondo del turismo. Dopo una ricognizione delle fonti nazionali, europee ed internazionali di diritto del turismo, oggetto di analisi sarà il mondo delle OTA, on-line travel agencies e la loro affermazione, mediante diversi modelli di business, a scapito degli operatori fisici, cioè le agenzie di viaggio ed i tour operator. La trattazione si snoderà poi lungo un approfondimento circa il modello di mercato utilizzato dalle piattaforme di intermediazione on-line, la contrattualistica da esse utilizzata (clausole MFN e parity rate), le c.d. asimmetrie informative e la disciplina della concorrenza, con particolare riferimento non soltanto all’art. 110 TFUE ma anche – in ottica comparativa - ai procedimenti avverso le OTA avvenuti nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Sarà poi osservato il tema della reputation building che, se da un lato ha incoraggiato l’interazione critica e collaborativa on-line degli utenti trasformandoli in prosumer, dall’altro ha contribuito a produrre, unitamente ad altri fattori, il fenomeno della c.d. disintermediazione degli operatori turistici. Nello scenario finora descritto, si esamineranno sia i social network, con particolare attenzione, grazie anche agli influencers, alla incidenza degli stessi nella scelta di una meta e nell’organizzazione di un viaggio, sia il rilevante impatto della sharing economy nel settore del turismo. Nella seconda parte del lavoro, spazio sarà dato al contratto point and click che costituisce la modalità maggiormente utilizzata nella prassi del commercio elettronico per la conclusione dei contratti on-line. In base al principio di libertà delle forme, previsto dall’ordinamento italiano, il consenso delle parti alla conclusione del contratto può essere manifestato con qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, salvi i casi in cui è richiesta la forma scritta ex 1350 c.c. Così nell’ambito dei contratti telematici la manifestazione di volontà può essere espressa anche inserendo il numero della propria carta di credito ovvero mediante semplice click. Non si potrà, infine, non tenere conto degli effetti nell’ordimento interno della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Tale Direttiva è stata recepita da legislatore italiano con il D.lgs. 21 Maggio 2018 n.62 che ha riscritto quasi completamente, dopo sette anni, il c.d. Codice del turismo, allegato al D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79. L’ultimo capitolo verterà, infine, sulla Regione Marche e sulla sua governance del sistema turistico: si parlerà non soltanto della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 e del ruolo di “Destinazione Marche” ma anche dell’incoming del futuro, che verosimilmente si baserà sul cicloturismo, sul luxury tourism, sul turismo di charme, sul glamping e sui condhotel. La cornice entro la quale il presente lavoro si muove è quella della nuova idea di turismo, apportata e diffusa dalla sharing economy. Se un tempo turismo era sinonimo di pausa ed evasione dalla routine quotidiana, oggi la parola d’ordine è esperienza. Il viaggiatore desidera un prodotto turistico in grado di offrire la possibilità di vivere un’esperienza unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima. Il viaggiatore, in altre parole, non vuole un prodotto standardizzato ma chiede con forza modello di turismo in cui non sia soltanto spettatore, ma protagonista. Il presente lavoro, infine, è realizzato nell’ambito del progetto “Eureka” attivato dalla International School of Advanced Studies per l’area scientifica “Legal and Social Sciences”, curriculum “Civil Law and Constitutional Legality”, istituito e promosso dall’Università degli Studi di Camerino, dalla Regione Marche, da Esitur Tour Operator S.r.l., da Vector One S.c.a.r.l. e da Contram S.p.A., aziende presso le quali è stata svolta parte della ricerca.
Development of a model for international regulation on incoming tourism, dealing with both adult and minor athletes L’incidenza di internet nel settore del turismo: OTA, social media, sharing economy, point and click contracts e nuovo Codice del Turismo di cui al D.lgs. 21 Maggio 2018 n. 62
STAZIO, DANIELE
2019-03-28
Abstract
L’era di internet e del web 4.0 incentrata sull’introduzione di nuove tecnologie, di canali digitali, di domotica e di social media ha mutato radicalmente le abitudini dell’uomo moderno, ormai homo digitalis che non può fare a meno della grande rete per un acquisto di un oggetto, per la ricerca di un lavoro, per comunicare con gli altri ovvero per ricercare semplicemente delle informazioni. In questo momento storico di digital disruption in cui la ricerca di interazione in tempo reale con la rete è quasi ossessiva, taluni business sono stati costretti ad abbandonare il modus operandi adottato per lunghi anni ovvero a reinventarlo. La necessità di soddisfare le nuove esigenze dei mercati al fine di conservare un adeguato livello di competitività ha innescato un globale processo di rinnovamento del sistema economico. In particolar modo il settore turistico ha subito, nell’ultimo decennio, profondi mutamenti dovuti ad una radicale innovazione nel modo in cui gli individui organizzano i viaggi e scelgono una meta: essi, ormai, si servono di strumenti digitali in tutte le fasi dell’esperienza turistica. La forte spinta digitale, se da un lato ha permesso ai viaggiatori di beneficiare degli strumenti messi a disposizione dal web, dall’altro ha messo a dura prova i management degli operatori turistici, costretti ad integrare nel più breve tempo possibile le leve digitali all’interno dell’offerta, sì da poter soddisfare le nuove esigenze dei clienti. Clienti, rectius viaggiatori, che ricercano on-line un servizio esperienziale e personalizzato, in linea con le caratteristiche del prodotto turistico che, per sua natura, è un experience good. Tale aspetto è di cruciale importanza in quanto, nell’effettuare la propria scelta, il viaggiatore ricerca delle informazioni e soprattutto consigli che lo indirizzano verso la scelta migliore. L’oggetto del presente lavoro è proprio l’incidenza di internet nel mondo del turismo. Dopo una ricognizione delle fonti nazionali, europee ed internazionali di diritto del turismo, oggetto di analisi sarà il mondo delle OTA, on-line travel agencies e la loro affermazione, mediante diversi modelli di business, a scapito degli operatori fisici, cioè le agenzie di viaggio ed i tour operator. La trattazione si snoderà poi lungo un approfondimento circa il modello di mercato utilizzato dalle piattaforme di intermediazione on-line, la contrattualistica da esse utilizzata (clausole MFN e parity rate), le c.d. asimmetrie informative e la disciplina della concorrenza, con particolare riferimento non soltanto all’art. 110 TFUE ma anche – in ottica comparativa - ai procedimenti avverso le OTA avvenuti nel Regno Unito, in Germania, in Italia, in Francia e negli Stati Uniti. Sarà poi osservato il tema della reputation building che, se da un lato ha incoraggiato l’interazione critica e collaborativa on-line degli utenti trasformandoli in prosumer, dall’altro ha contribuito a produrre, unitamente ad altri fattori, il fenomeno della c.d. disintermediazione degli operatori turistici. Nello scenario finora descritto, si esamineranno sia i social network, con particolare attenzione, grazie anche agli influencers, alla incidenza degli stessi nella scelta di una meta e nell’organizzazione di un viaggio, sia il rilevante impatto della sharing economy nel settore del turismo. Nella seconda parte del lavoro, spazio sarà dato al contratto point and click che costituisce la modalità maggiormente utilizzata nella prassi del commercio elettronico per la conclusione dei contratti on-line. In base al principio di libertà delle forme, previsto dall’ordinamento italiano, il consenso delle parti alla conclusione del contratto può essere manifestato con qualsiasi forma, anche per fatti concludenti, salvi i casi in cui è richiesta la forma scritta ex 1350 c.c. Così nell’ambito dei contratti telematici la manifestazione di volontà può essere espressa anche inserendo il numero della propria carta di credito ovvero mediante semplice click. Non si potrà, infine, non tenere conto degli effetti nell’ordimento interno della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che ha modificato il Regolamento (CE) n. 2006/2004 e la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che ha abrogato la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Tale Direttiva è stata recepita da legislatore italiano con il D.lgs. 21 Maggio 2018 n.62 che ha riscritto quasi completamente, dopo sette anni, il c.d. Codice del turismo, allegato al D.lgs. 23 maggio 2011 n. 79. L’ultimo capitolo verterà, infine, sulla Regione Marche e sulla sua governance del sistema turistico: si parlerà non soltanto della l.r. 11 luglio 2006, n. 9 e del ruolo di “Destinazione Marche” ma anche dell’incoming del futuro, che verosimilmente si baserà sul cicloturismo, sul luxury tourism, sul turismo di charme, sul glamping e sui condhotel. La cornice entro la quale il presente lavoro si muove è quella della nuova idea di turismo, apportata e diffusa dalla sharing economy. Se un tempo turismo era sinonimo di pausa ed evasione dalla routine quotidiana, oggi la parola d’ordine è esperienza. Il viaggiatore desidera un prodotto turistico in grado di offrire la possibilità di vivere un’esperienza unica, diversa, irripetibile, mai vissuta prima. Il viaggiatore, in altre parole, non vuole un prodotto standardizzato ma chiede con forza modello di turismo in cui non sia soltanto spettatore, ma protagonista. Il presente lavoro, infine, è realizzato nell’ambito del progetto “Eureka” attivato dalla International School of Advanced Studies per l’area scientifica “Legal and Social Sciences”, curriculum “Civil Law and Constitutional Legality”, istituito e promosso dall’Università degli Studi di Camerino, dalla Regione Marche, da Esitur Tour Operator S.r.l., da Vector One S.c.a.r.l. e da Contram S.p.A., aziende presso le quali è stata svolta parte della ricerca.File | Dimensione | Formato | |
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