Il Trattato di Lisbona indica l’“elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” tra gli obiettivi dell’Unione europea (art. 3, par. 3, TUE). A tale obiettivo a carattere interno corrisponde, sul piano esterno, l’in- troduzione di due disposizioni che costituiscono espressione della dimensione internazionale del quadro costituzionale europeo 1: l’art. 3, par. 5, e l’art. 21 TUE. Se, dunque, la promozione della tutela ambientale costituisce senza dubbio un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione europea, si tratta di comprendere le modalità attraverso le quali quest’ultima persegue tale obiettivo e, più pre- cisamente, se tale promozione corrisponda ad una vera e propria politica di condizionalità.
LA CONDIZIONALITÀ AMBIENTALE NEGLI ACCORDI CONCLUSI DALL’UNIONE EUROPEA CON PAESI TERZI
Giulia D'Agnone
2026-01-01
Abstract
Il Trattato di Lisbona indica l’“elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente” tra gli obiettivi dell’Unione europea (art. 3, par. 3, TUE). A tale obiettivo a carattere interno corrisponde, sul piano esterno, l’in- troduzione di due disposizioni che costituiscono espressione della dimensione internazionale del quadro costituzionale europeo 1: l’art. 3, par. 5, e l’art. 21 TUE. Se, dunque, la promozione della tutela ambientale costituisce senza dubbio un obiettivo dell’azione esterna dell’Unione europea, si tratta di comprendere le modalità attraverso le quali quest’ultima persegue tale obiettivo e, più pre- cisamente, se tale promozione corrisponda ad una vera e propria politica di condizionalità.| File | Dimensione | Formato | |
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