La nota analizza l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la reintegrazione in forma specifica è un rimedio strettamente risarcitorio o comunque riparatorio; pertanto, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il rimedio risarcitorio in questione non può essere utilizzato per proporre un'azione di adempimento diretta ad ordinare all'amministrazione pubblica l'emanazione di un provvedimento amministrativo, anche se di carattere vincolato (o ad accertare la sussistenza di un obbligo di tal genere, con domanda sostanzialmente analoga a quella di condanna).
Nota redazionale a Consiglio di Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338, in tema di reintegrazione in forma specifica nel processo amministrativo
Rodolfo Masera, Simone
2003-01-01
Abstract
La nota analizza l'orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, la reintegrazione in forma specifica è un rimedio strettamente risarcitorio o comunque riparatorio; pertanto, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, il rimedio risarcitorio in questione non può essere utilizzato per proporre un'azione di adempimento diretta ad ordinare all'amministrazione pubblica l'emanazione di un provvedimento amministrativo, anche se di carattere vincolato (o ad accertare la sussistenza di un obbligo di tal genere, con domanda sostanzialmente analoga a quella di condanna).File | Dimensione | Formato | |
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