La disposizione transitoria dettata dall'art. 49 della legge n. 247/2012 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esclude l'applicazione delle modalità di espressione, da parte della Commissione, della valutazione degli elaborati scritti, previste dall'art. 46, comma 5, della stessa legge, senza essere affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità
Motivazione dell'atto amministrativo e sufficienza (?) del voto numerico negli esami d'avvocato
Rodolfo Masera S
2017-01-01
Abstract
La disposizione transitoria dettata dall'art. 49 della legge n. 247/2012 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esclude l'applicazione delle modalità di espressione, da parte della Commissione, della valutazione degli elaborati scritti, previste dall'art. 46, comma 5, della stessa legge, senza essere affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalitàFile in questo prodotto:
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