La disposizione transitoria dettata dall'art. 49 della legge n. 247/2012 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esclude l'applicazione delle modalità di espressione, da parte della Commissione, della valutazione degli elaborati scritti, previste dall'art. 46, comma 5, della stessa legge, senza essere affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità

Motivazione dell'atto amministrativo e sufficienza (?) del voto numerico negli esami d'avvocato

Rodolfo Masera S
2017-01-01

Abstract

La disposizione transitoria dettata dall'art. 49 della legge n. 247/2012 per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato esclude l'applicazione delle modalità di espressione, da parte della Commissione, della valutazione degli elaborati scritti, previste dall'art. 46, comma 5, della stessa legge, senza essere affetta da alcuna forma di manifesta irragionevolezza od irrazionalità
2017
265
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