Il reato di abuso d’ufficio non trova pace: introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal codice penale Zanardelli, è alla quarta modifica − non l’ultima, a quanto pare. Il risultato dell’impulso semplificatorio che si è impadronito del legislatore d’urgenza − sottrazione dei casi di abuso collegati all’esercizio del potere discrezionale dall’abuso d’ufficio, restrizione del sindacato penale nello spazio stretto dell’attività vincolata, drastica riduzione delle fonti extrapenali del precetto penale − espone il reato al rischio di abrogazione sul piano applicativo. Oggetto del contributo, è il tentativo di riportare il testo legislativo alla “normalità” per via interpretativa, attribuendo rilevanza penale all’abusivo esercizio della discrezionalità amministrativa, e introducendo nell’area applicativa della nuova formulazione dell’art. 323 c.p. uno spazio di sindacabilità nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, assumendo il principio di ragionevolezza come parametro per delimitarne i confini. Senza trascurare il perdurante conflitto tra controllo penale di legalità e riserva di amministrazione, tra potere giudiziario e potere esecutivo, e l’impatto delle indebite ingerenze della magistratura nel merito amministrativo sui delicati equilibri politico-istituzionali tra i due poteri, di cui l’abuso d’ufficio si pone come osservatorio privilegiato

Alcune riflessioni sul reato di abuso d'ufficio dopo l'ultima riforma

Merli, Antonella
2021-01-01

Abstract

Il reato di abuso d’ufficio non trova pace: introdotto per la prima volta nell’ordinamento dal codice penale Zanardelli, è alla quarta modifica − non l’ultima, a quanto pare. Il risultato dell’impulso semplificatorio che si è impadronito del legislatore d’urgenza − sottrazione dei casi di abuso collegati all’esercizio del potere discrezionale dall’abuso d’ufficio, restrizione del sindacato penale nello spazio stretto dell’attività vincolata, drastica riduzione delle fonti extrapenali del precetto penale − espone il reato al rischio di abrogazione sul piano applicativo. Oggetto del contributo, è il tentativo di riportare il testo legislativo alla “normalità” per via interpretativa, attribuendo rilevanza penale all’abusivo esercizio della discrezionalità amministrativa, e introducendo nell’area applicativa della nuova formulazione dell’art. 323 c.p. uno spazio di sindacabilità nelle valutazioni discrezionali dell’amministrazione, assumendo il principio di ragionevolezza come parametro per delimitarne i confini. Senza trascurare il perdurante conflitto tra controllo penale di legalità e riserva di amministrazione, tra potere giudiziario e potere esecutivo, e l’impatto delle indebite ingerenze della magistratura nel merito amministrativo sui delicati equilibri politico-istituzionali tra i due poteri, di cui l’abuso d’ufficio si pone come osservatorio privilegiato
2021
262
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