Administration of “triptorelin” results in suppression of puberty, by blocking the development of primary and secondary characteristics of the sex assigned at the time of birth. In this regard, part of international medicalscientific community argues that the aforementioned administration would eliminate the discomfort caused to the minor by the so-called “gender dysphoria”. This, in order to allow the minor to gain awareness of belonging to the gender with which he identified as well as to facilitate the completion of the transition process. However, the puberty suppression, on the one hand, involves the failure to verify the probable disappearance of gender dysphoria and, on the other hand, does not allow a complete development of sexual characteristics. In both cases, the puberty suppression implies the infringement of the minor’s right to self-determination. This, both in the presence of adequate and complete information (therefore sufficient) and in the absence thereof, in the context of the informed consent given by the parents or guardian.

A parere di una parte della comunità medico-scientifica internazionale, allo scopo di affrontare il disagio provocato al minore dalla c.d. “disforia di genere”, viene ritenuto utile l’impiego del farmaco contenente il principio attivo “triptorelina”, per arrestare, durante la fase puberale, lo sviluppo dei caratteri primari e secondari del sesso assegnato al momento della nascita. Ciò, al fine di consentire al minore di acquisire la piena consapevolezza circa la reale appartenenza al genere, che viene percepito come proprio, nonché di agevolare l’eventuale compimento del processo di transizione. L’arresto della pubertà causa, da un lato, la mancata verifica circa la probabile scomparsa della disforia di genere e, dall’altro, l’impedimento del completo sviluppo dei caratteri sessuali, implicando la lesione del diritto all’autodeterminazione del minore. Questo, sia in presenza di un’informazione adeguata e completa (quindi sufficiente) sia in assenza della stessa, nel contesto del consenso informato espresso dai genitori o dal tutore.

Il consenso informato e l’arresto della pubertà nell’ordinamento italo-europeo.

MAGNI Antonio
2021-01-01

Abstract

Administration of “triptorelin” results in suppression of puberty, by blocking the development of primary and secondary characteristics of the sex assigned at the time of birth. In this regard, part of international medicalscientific community argues that the aforementioned administration would eliminate the discomfort caused to the minor by the so-called “gender dysphoria”. This, in order to allow the minor to gain awareness of belonging to the gender with which he identified as well as to facilitate the completion of the transition process. However, the puberty suppression, on the one hand, involves the failure to verify the probable disappearance of gender dysphoria and, on the other hand, does not allow a complete development of sexual characteristics. In both cases, the puberty suppression implies the infringement of the minor’s right to self-determination. This, both in the presence of adequate and complete information (therefore sufficient) and in the absence thereof, in the context of the informed consent given by the parents or guardian.
2021
A parere di una parte della comunità medico-scientifica internazionale, allo scopo di affrontare il disagio provocato al minore dalla c.d. “disforia di genere”, viene ritenuto utile l’impiego del farmaco contenente il principio attivo “triptorelina”, per arrestare, durante la fase puberale, lo sviluppo dei caratteri primari e secondari del sesso assegnato al momento della nascita. Ciò, al fine di consentire al minore di acquisire la piena consapevolezza circa la reale appartenenza al genere, che viene percepito come proprio, nonché di agevolare l’eventuale compimento del processo di transizione. L’arresto della pubertà causa, da un lato, la mancata verifica circa la probabile scomparsa della disforia di genere e, dall’altro, l’impedimento del completo sviluppo dei caratteri sessuali, implicando la lesione del diritto all’autodeterminazione del minore. Questo, sia in presenza di un’informazione adeguata e completa (quindi sufficiente) sia in assenza della stessa, nel contesto del consenso informato espresso dai genitori o dal tutore.
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