Fornire conoscenze nell’ambito della tutela dei diritti degli appartenenti alla FFAA e di Polizia, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che specificamente riconosce la possibilità per i militari di associarsi allorché afferma “……..19.− Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»”. Gli scenari che si prospettano sono complessi, dovendosi bilanciare i diritti degli appartenenti alle FFAA e di Polizia con parimenti imprescindibili esigenze di funzionalità di detti apparati dello Stato. Così da un lato le Amministrazioni Militari non vogliono disperdere quanto di positivo vi è nella Rappresentanza Militare, organismo ora preposto alla tutela degli interessi del personale, e dall’altro gli scenari aperti dalla sentenza della Corte Costituzionale hanno portato al nascere di associazioni pronte a gestire le tematiche sino ad ora trattate esclusivamente dalle Rappresentanze Militari. Si impone quindi fornire elementi utili a comprendere e definire quanto stabilito dalla Corte Costituzionale al fine di ottimizzare il percorso di confronto che sta iniziando tra la rappresentanza Militare, le Associazioni e i Sindacati.
TUTELA DEGLI APPARTENENTI ALLE FF.AA. E DI POLIZIA : LA RAPPRESENTANZA SINDACALE ED IL SINDACATO
FEDELI PIERGIORGIO
2019-01-01
Abstract
Fornire conoscenze nell’ambito della tutela dei diritti degli appartenenti alla FFAA e di Polizia, anche alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 che specificamente riconosce la possibilità per i militari di associarsi allorché afferma “……..19.− Conclusivamente, va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, in quanto prevede che «I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali» invece di prevedere che «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali»”. Gli scenari che si prospettano sono complessi, dovendosi bilanciare i diritti degli appartenenti alle FFAA e di Polizia con parimenti imprescindibili esigenze di funzionalità di detti apparati dello Stato. Così da un lato le Amministrazioni Militari non vogliono disperdere quanto di positivo vi è nella Rappresentanza Militare, organismo ora preposto alla tutela degli interessi del personale, e dall’altro gli scenari aperti dalla sentenza della Corte Costituzionale hanno portato al nascere di associazioni pronte a gestire le tematiche sino ad ora trattate esclusivamente dalle Rappresentanze Militari. Si impone quindi fornire elementi utili a comprendere e definire quanto stabilito dalla Corte Costituzionale al fine di ottimizzare il percorso di confronto che sta iniziando tra la rappresentanza Militare, le Associazioni e i Sindacati.File | Dimensione | Formato | |
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