La questione relativa al risarcimento dei danni di guerra e della connessa responsabilità dello Stato rispetto al loro verificarsi rappresentò in Italia un tema giuridico particolarmente dibattuto sin dal raggiungimento dell’Unità nazionale. L’identificazione dei danni ritenuti risarcibili, la scelta tra risarcimento o indennizzo, la distinzione tra “azioni di guerra” e “attività preparatorie”, sono solo alcuni degli aspetti problematici relativi al risarcimento dei danni di guerra. Con la Prima guerra mondiale, la materia del risarcimento dei danni di guerra tornò ad essere assolutamente attuale, venendo anche accostata al concetto di “solidarietà sociale”, sino a giungere ad una teorizzazione del risarcimento del danno da guerra come obbligazione giudica dello Stato nei confronti del cittadino danneggiato. Le difficoltà relative alla configurazione ed alla natura del risarcimento del danno di guerra – in particolare relativamente al significato giuridico dei termini “indennizzo” e “risarcimento” e al loro utilizzo – caratterizzarono anche i lavori della Commissione reale per il dopoguerra istituita con decreto del 21 marzo 1918, n. 361.
“Inter armas silent leges”. Il risarcimento dei danni di guerra nella prospettiva della Prima guerra mondiale
Latini, Carlotta
2020-01-01
Abstract
La questione relativa al risarcimento dei danni di guerra e della connessa responsabilità dello Stato rispetto al loro verificarsi rappresentò in Italia un tema giuridico particolarmente dibattuto sin dal raggiungimento dell’Unità nazionale. L’identificazione dei danni ritenuti risarcibili, la scelta tra risarcimento o indennizzo, la distinzione tra “azioni di guerra” e “attività preparatorie”, sono solo alcuni degli aspetti problematici relativi al risarcimento dei danni di guerra. Con la Prima guerra mondiale, la materia del risarcimento dei danni di guerra tornò ad essere assolutamente attuale, venendo anche accostata al concetto di “solidarietà sociale”, sino a giungere ad una teorizzazione del risarcimento del danno da guerra come obbligazione giudica dello Stato nei confronti del cittadino danneggiato. Le difficoltà relative alla configurazione ed alla natura del risarcimento del danno di guerra – in particolare relativamente al significato giuridico dei termini “indennizzo” e “risarcimento” e al loro utilizzo – caratterizzarono anche i lavori della Commissione reale per il dopoguerra istituita con decreto del 21 marzo 1918, n. 361.File | Dimensione | Formato | |
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