Lo studio è dedicato alle recenti e rilevanti disposizioni in tema di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019 (c.d. Decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100). L’art. 1, comma 1, l. n. 26/2019 di conversione con modifiche dell’art. 14, d.l. n. 4/2019, dedicato alla c.d. «Quota 100» – ovvero alle regole in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi – ha introdotto significative disposizioni (commi da 7-bis a 10-undecies) destinate alle facoltà assunzionali da parte di alcune pubbliche amministrazioni (scuola e alta formazione; uffici giudiziari; beni e attività culturali) . Nello specifico, la legge di conversione ha introdotto il comma 7-bis per fronteggiare gli effetti della pensione «Quota 100» sul sistema scolastico e di alta formazione, i commi da 10-bis a 10-septies per l’amministrazione giudiziaria, dettando linee guida e snellimento di procedure per il reclutamento di nuovo personale e i commi da 10-octies a 10-undecies per far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di tre settori strategici per il Paese ma anche di comparti dove il tasso di quiescenza è molto più alto rispetto ad altri. Sicuramente, la scuola e l’alta formazione si sono da sempre contraddistinte per essere oggetto di una disciplina settoriale ma sono accomunate all’ambito giudiziario per la carenza strutturale di dipendenti e per il sottodimensionamento in alcune aree geografiche. Con l’art. 14-bis, inoltre, la legge introduce la nuova disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali e con l’art. 14-ter si consente l’utilizzo di graduatorie concorsuali già definite per ricoprire posti che si rendono disponibili entro i limiti temporali di efficacia delle stesse. Si tratta del tentativo del Governo e poi del legislatore di sopperire ai cronici problemi connessi al bilancio del turn over tra vecchi e nuovi lavoratori, tra chi va in pensione e chi sarà assunto in subentro nell’ambito lavorativo pubblico. Il tema del ricambio generazionale è stato affrontato solo a partire dal pesante ridimensionamento delle piante organiche conseguente alla c.d. «Quota 100».
Disposizioni in tema di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (Capitolo Undicesimo)
SIOTTO Federico
2020-01-01
Abstract
Lo studio è dedicato alle recenti e rilevanti disposizioni in tema di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019 (c.d. Decreto su Reddito di cittadinanza e Quota 100). L’art. 1, comma 1, l. n. 26/2019 di conversione con modifiche dell’art. 14, d.l. n. 4/2019, dedicato alla c.d. «Quota 100» – ovvero alle regole in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi – ha introdotto significative disposizioni (commi da 7-bis a 10-undecies) destinate alle facoltà assunzionali da parte di alcune pubbliche amministrazioni (scuola e alta formazione; uffici giudiziari; beni e attività culturali) . Nello specifico, la legge di conversione ha introdotto il comma 7-bis per fronteggiare gli effetti della pensione «Quota 100» sul sistema scolastico e di alta formazione, i commi da 10-bis a 10-septies per l’amministrazione giudiziaria, dettando linee guida e snellimento di procedure per il reclutamento di nuovo personale e i commi da 10-octies a 10-undecies per far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Si tratta di tre settori strategici per il Paese ma anche di comparti dove il tasso di quiescenza è molto più alto rispetto ad altri. Sicuramente, la scuola e l’alta formazione si sono da sempre contraddistinte per essere oggetto di una disciplina settoriale ma sono accomunate all’ambito giudiziario per la carenza strutturale di dipendenti e per il sottodimensionamento in alcune aree geografiche. Con l’art. 14-bis, inoltre, la legge introduce la nuova disciplina delle capacità assunzionali delle regioni, degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali e con l’art. 14-ter si consente l’utilizzo di graduatorie concorsuali già definite per ricoprire posti che si rendono disponibili entro i limiti temporali di efficacia delle stesse. Si tratta del tentativo del Governo e poi del legislatore di sopperire ai cronici problemi connessi al bilancio del turn over tra vecchi e nuovi lavoratori, tra chi va in pensione e chi sarà assunto in subentro nell’ambito lavorativo pubblico. Il tema del ricambio generazionale è stato affrontato solo a partire dal pesante ridimensionamento delle piante organiche conseguente alla c.d. «Quota 100».File | Dimensione | Formato | |
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