Si osserva che nel codice civile cubano responsabilità contrattuale e extracontrattuale nonché i fatti giuridici che le causano sono del tutto simili a quelli di altri ordinamenti e in particolare all’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia mentre l’art. 294 del codice civile cubano prevede che le norme relative alla responsabilità per gli atti illeciti si applicano, in quanto compatibili, nei casi di inadempimento delle obbligazioni, il codice civile italiano dispone che il risarcimento dei danni da fatto illecito si determina con l’applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 e non degli altri previsti per il risarcimento del danno da inadempimento. Viene poi affrontata la problematica relativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona nel diritto italiano. Sottolineate le differenze e le convergenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, si afferma che ambedue possono essere accomunate nell’ampio istituto della responsabilità civile, la cui funzione è quella di risarcire il danno che consegue ad un illecito civile: illecito è sia l’inadempimento di una obbligazione sia la lesione che provoca un danno ingiusto, ma le due responsabilità sono diverse. Poiché il panorama cubano non è molto diverso, si ritiene legittimo il dubbio che il codice civile cubano abbia effettivamente realizzato l’unificazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale come da alcuni affermato.

Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: gli ordinamenti cubano ed italiano a confronto

FLAMINI Antonio
2019-01-01

Abstract

Si osserva che nel codice civile cubano responsabilità contrattuale e extracontrattuale nonché i fatti giuridici che le causano sono del tutto simili a quelli di altri ordinamenti e in particolare all’ordinamento giuridico italiano. Tuttavia mentre l’art. 294 del codice civile cubano prevede che le norme relative alla responsabilità per gli atti illeciti si applicano, in quanto compatibili, nei casi di inadempimento delle obbligazioni, il codice civile italiano dispone che il risarcimento dei danni da fatto illecito si determina con l’applicazione degli artt. 1223, 1226 e 1227 e non degli altri previsti per il risarcimento del danno da inadempimento. Viene poi affrontata la problematica relativa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale alla persona nel diritto italiano. Sottolineate le differenze e le convergenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, si afferma che ambedue possono essere accomunate nell’ampio istituto della responsabilità civile, la cui funzione è quella di risarcire il danno che consegue ad un illecito civile: illecito è sia l’inadempimento di una obbligazione sia la lesione che provoca un danno ingiusto, ma le due responsabilità sono diverse. Poiché il panorama cubano non è molto diverso, si ritiene legittimo il dubbio che il codice civile cubano abbia effettivamente realizzato l’unificazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità extracontrattuale come da alcuni affermato.
2019
262
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