La riflessione prende le mosse dal controverso concetto di categoria professionale (art. 2070 c.c.; art. 39, c. 4 Cost.), passando per modelli molto diversi ma contigui – come il settore di attività per i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (es. art. 49, l. n. 88/1989), quello previsto per la fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi (es. art. 8, l. n. 407/1990, oggi abrogato da art. 1, commi 118-124, l. n. 190/2014; art. 3, d.l. n. 71/1993 sostituito dall’art. 10, l. n. 30/2003), quello per i benefici accordati dallo Stato e per l’appalto di opere pubbliche (art. 36, l. n. 300/1970; art. 118, comm 6, d. lgs. 163/2006) ed infine il sistema di classificazione delle attività economiche (codice Ateco 2007 per le rilevazioni Istat; Circ. Inps n. 80 del 25 giugno 2014) – per giungere ad analizzare il campo oggettivo di applicazione del contratto collettivo nazionale (ccnl). I sindacati e le contrapposte associazioni di rappresentanza datoriale sono i soggetti legittimati ad individuare la platea di destinatari della disciplina collettiva: la parola categoria può essere intesa come attività merceologica (es.: il settore attività industria e la classe di attività metalmeccanica) o come ambito professionale dell’organizzazione sindacale (es.: federazione dei lavoratori della conoscenza). Premesso che non sempre l’area merceologica corrisponde a quella sindacale e che più contratti nazionali possono essere siglati per lo stesso settore (Corte Cost. 26 marzo 2015, n. 51), la determinazione della categoria diventa centrale per stabilire il perimetro o meglio l’ambito di misurazione delle condizioni rappresentative che legittimano la partecipazione negoziale e la sottoscrizione del relativo contratto.
Contrattazione collettiva e area contrattuale
SIOTTO Federico
2017-01-01
Abstract
La riflessione prende le mosse dal controverso concetto di categoria professionale (art. 2070 c.c.; art. 39, c. 4 Cost.), passando per modelli molto diversi ma contigui – come il settore di attività per i datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali (es. art. 49, l. n. 88/1989), quello previsto per la fiscalizzazione degli oneri sociali e per gli sgravi contributivi (es. art. 8, l. n. 407/1990, oggi abrogato da art. 1, commi 118-124, l. n. 190/2014; art. 3, d.l. n. 71/1993 sostituito dall’art. 10, l. n. 30/2003), quello per i benefici accordati dallo Stato e per l’appalto di opere pubbliche (art. 36, l. n. 300/1970; art. 118, comm 6, d. lgs. 163/2006) ed infine il sistema di classificazione delle attività economiche (codice Ateco 2007 per le rilevazioni Istat; Circ. Inps n. 80 del 25 giugno 2014) – per giungere ad analizzare il campo oggettivo di applicazione del contratto collettivo nazionale (ccnl). I sindacati e le contrapposte associazioni di rappresentanza datoriale sono i soggetti legittimati ad individuare la platea di destinatari della disciplina collettiva: la parola categoria può essere intesa come attività merceologica (es.: il settore attività industria e la classe di attività metalmeccanica) o come ambito professionale dell’organizzazione sindacale (es.: federazione dei lavoratori della conoscenza). Premesso che non sempre l’area merceologica corrisponde a quella sindacale e che più contratti nazionali possono essere siglati per lo stesso settore (Corte Cost. 26 marzo 2015, n. 51), la determinazione della categoria diventa centrale per stabilire il perimetro o meglio l’ambito di misurazione delle condizioni rappresentative che legittimano la partecipazione negoziale e la sottoscrizione del relativo contratto.File | Dimensione | Formato | |
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