Il contributo esamina le indennità da corrispondere in caso di morte del prestatore di lavoro alla parte di una unione civile. L'indennità di mancato preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro (art. 2118 c.c.) e il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) spettano al superstite della coppia. La riproduzione dell’art. 2122, co. 1, c.c. è limitata in quanto, tra i beneficiari, si individua solo il partner sopravvissuto dell’unione civile ma non si elencano gli altri soggetti già previsti dal Codice Civile (in particolare, i figli e, se viventi a suo carico, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Inoltre non si duplicano le disposizioni relative alle modalità di ripartizione delle indennità (co. 2), né quella sulle regole di successione da seguire in caso di assenza dei beneficiari indicati (co. 3) e nemmeno la norma imperativa sulla nullità dei patti contrari (co. 4). Il mancato rinvio all’art. 2122 c.c. e la particolarità del contenuto del co. 17 determinano alcuni ostacoli interpretativi, la cui soluzione non può prescindere dall’esatta definizione del titolo di attribuzione dell’indennità alla parte superstite dell’unione civile e dal corretto inquadramento sistematico della fattispecie in esame.
Comma 17
SIOTTO Federico
2017-01-01
Abstract
Il contributo esamina le indennità da corrispondere in caso di morte del prestatore di lavoro alla parte di una unione civile. L'indennità di mancato preavviso in caso di recesso dal contratto di lavoro (art. 2118 c.c.) e il trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.) spettano al superstite della coppia. La riproduzione dell’art. 2122, co. 1, c.c. è limitata in quanto, tra i beneficiari, si individua solo il partner sopravvissuto dell’unione civile ma non si elencano gli altri soggetti già previsti dal Codice Civile (in particolare, i figli e, se viventi a suo carico, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado). Inoltre non si duplicano le disposizioni relative alle modalità di ripartizione delle indennità (co. 2), né quella sulle regole di successione da seguire in caso di assenza dei beneficiari indicati (co. 3) e nemmeno la norma imperativa sulla nullità dei patti contrari (co. 4). Il mancato rinvio all’art. 2122 c.c. e la particolarità del contenuto del co. 17 determinano alcuni ostacoli interpretativi, la cui soluzione non può prescindere dall’esatta definizione del titolo di attribuzione dell’indennità alla parte superstite dell’unione civile e dal corretto inquadramento sistematico della fattispecie in esame.File | Dimensione | Formato | |
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