In precedenti scritti mi sono occupata di alcune questioni sollevate dalla legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per i delitti di omicidio o di lesioni personali colpose. Allargando ancora di più il campo, mi propongo qui di svolgere alcune considerazioni sui nodi problematici dell’enigmatica disposizione di cui all’art. 590-sexies c.p., con particolare riguardo all’opzione interpretativa, comunemente accolta, che limita l’esonero da responsabilità del medico per colpa lieve alla condotta imperita e a quella maturata nella fase esecutiva.
Il quadro della responsabilità penale colposa in campo medico dopo la Legge Gelli-Bianco. Qualche certezza e tanti dubbi irrisolti
Merli, Antonella
2020-01-01
Abstract
In precedenti scritti mi sono occupata di alcune questioni sollevate dalla legge Gelli-Bianco in tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per i delitti di omicidio o di lesioni personali colpose. Allargando ancora di più il campo, mi propongo qui di svolgere alcune considerazioni sui nodi problematici dell’enigmatica disposizione di cui all’art. 590-sexies c.p., con particolare riguardo all’opzione interpretativa, comunemente accolta, che limita l’esonero da responsabilità del medico per colpa lieve alla condotta imperita e a quella maturata nella fase esecutiva.File in questo prodotto:
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