La Corte, colmando una lacuna normativa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973, «nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile».
La Corte Costituzionale interviene sul riparto di giurisdizione tra giudice speciale tributario e giudice ordinario nei giudizi di opposizione all’ esecuzione per eventi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo (Corte Cost., 31 maggio 2018 n. 114)
Roberto Esposito
2018-01-01
Abstract
La Corte, colmando una lacuna normativa, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 602 del 1973, «nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 del codice di procedura civile».File in questo prodotto:
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