Può accadere che la persona abbia interesse a non essere identificata (oppure a non esserlo più). Determinate esigenze presenti nella vita di relazione possono, infatti, indurre la stessa a voler impedire il collegamento tra l’informazione che la riguardi e la propria identità. Nel contesto del trattamento dei dati personali, accanto all’esigenza del gestore si pone quella della protezione degli interessi delle persone individuabili. In particolare, la necessità di tutelare l’interesse in parola ha spinto il legislatore così come l’interprete a prevedere che la stessa possa invocare il c.d. «diritto all’anonimato», quello c.d. «all’oblio» e, infine, revocare il trattamento dei propri dati personali. Tale interesse, che rientra nell’àmbito di quello più generale alla riservatezza, non può sempre prevalere sugli altri, soprattutto quando questi siano costituiti, ad esempio, dalla salute ovvero dalla conoscenza delle proprie origini biologiche. Vengono, dapprima, analizzati gli istituti coinvolti, come regolati dalla normativa ed interpretati dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza. Si può, successivamente, constatare che la riservatezza non può avere un’autonoma rilevanza. In ipotesi di conflitto, la prevalenza di un interesse sull’altro dipende dalla scelta di applicare la regola che, nel caso concreto, realizzi il supremo valore della persona.

L'interesse della persona a non essere identificata

MAGNI ANTONIO
2011-01-01

Abstract

Può accadere che la persona abbia interesse a non essere identificata (oppure a non esserlo più). Determinate esigenze presenti nella vita di relazione possono, infatti, indurre la stessa a voler impedire il collegamento tra l’informazione che la riguardi e la propria identità. Nel contesto del trattamento dei dati personali, accanto all’esigenza del gestore si pone quella della protezione degli interessi delle persone individuabili. In particolare, la necessità di tutelare l’interesse in parola ha spinto il legislatore così come l’interprete a prevedere che la stessa possa invocare il c.d. «diritto all’anonimato», quello c.d. «all’oblio» e, infine, revocare il trattamento dei propri dati personali. Tale interesse, che rientra nell’àmbito di quello più generale alla riservatezza, non può sempre prevalere sugli altri, soprattutto quando questi siano costituiti, ad esempio, dalla salute ovvero dalla conoscenza delle proprie origini biologiche. Vengono, dapprima, analizzati gli istituti coinvolti, come regolati dalla normativa ed interpretati dalla dottrina nonché dalla giurisprudenza. Si può, successivamente, constatare che la riservatezza non può avere un’autonoma rilevanza. In ipotesi di conflitto, la prevalenza di un interesse sull’altro dipende dalla scelta di applicare la regola che, nel caso concreto, realizzi il supremo valore della persona.
2011
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