La responsabilità «aggravata per colpa presunta» è fondata sulla presenza della prova liberatoria. Essa è prevista dall’ordinamento italo-europeo, in relazione ai danni cagionati dal trattamento dei dati personali (e, quindi, anche dei c.dd. «dati biometrici»). Tuttavia, la stessa sembra non fornire un adeguato rimedio alla lesione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, che accede ai servizi offerti dalla banca attraverso il c.d. «riconoscimento biometrico». Per tale ragione, sarebbe preferibile applicare la regola della responsabilità c.d. «oggettiva».

La responsabilità della banca per il trattamento dei dati biometrici

MAGNI ANTONIO
2018-01-01

Abstract

La responsabilità «aggravata per colpa presunta» è fondata sulla presenza della prova liberatoria. Essa è prevista dall’ordinamento italo-europeo, in relazione ai danni cagionati dal trattamento dei dati personali (e, quindi, anche dei c.dd. «dati biometrici»). Tuttavia, la stessa sembra non fornire un adeguato rimedio alla lesione del diritto all’autodeterminazione informativa della persona, che accede ai servizi offerti dalla banca attraverso il c.d. «riconoscimento biometrico». Per tale ragione, sarebbe preferibile applicare la regola della responsabilità c.d. «oggettiva».
2018
262
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