La Corte costituzionale riconosce l’illegittimita` costituzionale della norma, implicitamente posta dagli artt. 237, 262 e 292 c.c. e dagli artt. 33 e 34, D.P.R. n. 396/2000, che dispone l’automatica attribuzione del cognome del padre al figlio nato in costanza di matrimonio nell’ipotesi in cui sussista una volonta` contraria dei genitori. Regola estesa altresı` al caso di riconoscimento del figlio naturale compiuto contemporaneamente da entrambi i genitori (art. 262, 1º comma, c.c.) e a quello di adozione dei coniugi di cui all’art. 299, 3º comma, c.c. La questione non puo` dirsi risolta, in quanto resta in vigore la vecchia regola patronimica nell’ipotesi piu` importante di mancato accordo tra i genitori. Nel frattempo il legislatore non pare in grado di offrire una nuova disciplina, nonostante un disegno di legge sul cognome dei figli sia stato approvato da un ramo del Parlamento. Ad oggi la regolamentazione vigente somiglia fortemente alla disciplina tedesca degli anni Novanta, che prevedeva la prevalenza del cognome del padre in caso di mancato accordo fra i coniugi, puntualmente eliminata dal BVerfG con la famosa decisione del 1991 e che diede la spinta al legislatore per la nuova disciplina del nome coniugale.
Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore
FAVALE, Rocco
2017-01-01
Abstract
La Corte costituzionale riconosce l’illegittimita` costituzionale della norma, implicitamente posta dagli artt. 237, 262 e 292 c.c. e dagli artt. 33 e 34, D.P.R. n. 396/2000, che dispone l’automatica attribuzione del cognome del padre al figlio nato in costanza di matrimonio nell’ipotesi in cui sussista una volonta` contraria dei genitori. Regola estesa altresı` al caso di riconoscimento del figlio naturale compiuto contemporaneamente da entrambi i genitori (art. 262, 1º comma, c.c.) e a quello di adozione dei coniugi di cui all’art. 299, 3º comma, c.c. La questione non puo` dirsi risolta, in quanto resta in vigore la vecchia regola patronimica nell’ipotesi piu` importante di mancato accordo tra i genitori. Nel frattempo il legislatore non pare in grado di offrire una nuova disciplina, nonostante un disegno di legge sul cognome dei figli sia stato approvato da un ramo del Parlamento. Ad oggi la regolamentazione vigente somiglia fortemente alla disciplina tedesca degli anni Novanta, che prevedeva la prevalenza del cognome del padre in caso di mancato accordo fra i coniugi, puntualmente eliminata dal BVerfG con la famosa decisione del 1991 e che diede la spinta al legislatore per la nuova disciplina del nome coniugale.File | Dimensione | Formato | |
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