L'Autrice esamina la giurisprudenza nelle ipotesi in cui, successivamente all’adozione dell’atto impugnato, la relativa competenza sia stata trasferita ad altro organo o ente. In questi casi la legittimazione passiva deve essere riferita all’Amministrazione che ha effettivamente adottato l’atto amministrativo e ad essa deve essere notificato il ricorso, alla stregua di quanto disposto dall’art. 41 comma 2 c.p.a. Nel caso in esame il Consiglio di Stato afferma che qualora nel corso di una procedura concorsuale l’atto di esclusione sia stato adottato da un’Amministrazione subentrata nella competenza di un’altra, quest’ultima assume la posizione di litisconsorte necessario laddove sia impugnato anche il bando da essa adottato.

Modificazione del regime delle competenze e legittimazione passiva (nota a Consiglio di Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2858)

SPUNTARELLI, Sara
2015-01-01

Abstract

L'Autrice esamina la giurisprudenza nelle ipotesi in cui, successivamente all’adozione dell’atto impugnato, la relativa competenza sia stata trasferita ad altro organo o ente. In questi casi la legittimazione passiva deve essere riferita all’Amministrazione che ha effettivamente adottato l’atto amministrativo e ad essa deve essere notificato il ricorso, alla stregua di quanto disposto dall’art. 41 comma 2 c.p.a. Nel caso in esame il Consiglio di Stato afferma che qualora nel corso di una procedura concorsuale l’atto di esclusione sia stato adottato da un’Amministrazione subentrata nella competenza di un’altra, quest’ultima assume la posizione di litisconsorte necessario laddove sia impugnato anche il bando da essa adottato.
2015
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/387660
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