La legge Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, ha ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". La Legge, conosciuta con l’improprio appellativo di “Piano Casa”, costituisce l’attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica. La legge è principalmente rivolta a regolare l’attività edilizia per l’ampliamento o per la demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti, in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, con il fine chiaramente enucleato di migliorare il comportamento degli edifici dal punto di vista antisismico nonché aumentarne il rendimento energetico.

L.R. 8 ottobre 2009, n. 22, come modificata dalla L.R. 21 dicembre 2010, n. 19: “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, c.d. Piano casa regionale.

LORENZOTTI, Fabrizio
2011-01-01

Abstract

La legge Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22, ha ad oggetto "Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile". La Legge, conosciuta con l’improprio appellativo di “Piano Casa”, costituisce l’attuazione dell’intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali, raggiunta in sede di Conferenza unificata in data 1° aprile 2009, con l’obiettivo di contrastare la crisi economica in atto non soltanto mediante il sostegno dell’attività edilizia diretta all’ampliamento delle volumetrie, ma anche attraverso il miglioramento della qualità degli edifici sotto il profilo della sicurezza sismica e dell’efficienza energetica. La legge è principalmente rivolta a regolare l’attività edilizia per l’ampliamento o per la demolizione e ricostruzione con ampliamento degli edifici esistenti, in deroga alle indicazioni degli strumenti urbanistici, con il fine chiaramente enucleato di migliorare il comportamento degli edifici dal punto di vista antisismico nonché aumentarne il rendimento energetico.
2011
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