L’art. 17, l. 7.3.1996, n. 108 prevede, per il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione, il diritto, trascorso un anno dal levato protesto, di ottenere la riabilitazione. Tuttavia, la possibilità di chiedere in un unico procedimento la riabilitazione per più protesti ha originato contrasti giurisprudenziali e dottrinari con conseguenti soluzioni diametralmente opposte secondo i criteri ermeneutici utilizzati per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Per parte della dottrina e della giurisprudenza era più aderente alla lettera dell’art. 17 un’interpretazione restrittiva che consentiva la riabilitazione del debitore soltanto per un unico protesto; per altra giurisprudenza (per lo più in appello) e dottrina, invece, l’individuazione della ratio della disposizione andava condotta tenendo conto della sua collocazione in un testo normativo volto alla repressione del fenomeno dell’usura, per cui doveva essere privilegiata una interpretazione che consentisse al debitore pluriprotestato di rimuovere gli ostacoli all’accesso al credito bancario. A distanza di sedici anni dall’entrata in vigore della legge 108/1996, il legislatore ha emanato la l. 27.1.2012, n. 3, che ha aggiunto il comma 6 ter all’art. 17, in base al quale è consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti. I contrasti interpretativi ed applicativi hanno avuto la conseguenza di tutelare in modo diverso situazioni identiche con evidenti problemi di giustizia sostanziale che sarebbero stati evitati se i giudici non si fossero adagiati sulla anacronistica e ormai superata anche a livello europeo interpretazione letterale. Questa disposizione, come qualsiasi altra, se sottoposta ad una interpretazione sistematica ed assiologica, volta ad individuarne la ratio coerente con il sistema, non avrebbe richiesto l’ulteriore intervento del legislatore.
L'intervento del legislatore in materia di riabilitazione del debitore pluriprotestato: era proprio necessario?
LAROCCA, Serafina Rosaria
2013-01-01
Abstract
L’art. 17, l. 7.3.1996, n. 108 prevede, per il debitore protestato che abbia adempiuto all’obbligazione, il diritto, trascorso un anno dal levato protesto, di ottenere la riabilitazione. Tuttavia, la possibilità di chiedere in un unico procedimento la riabilitazione per più protesti ha originato contrasti giurisprudenziali e dottrinari con conseguenti soluzioni diametralmente opposte secondo i criteri ermeneutici utilizzati per la verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. Per parte della dottrina e della giurisprudenza era più aderente alla lettera dell’art. 17 un’interpretazione restrittiva che consentiva la riabilitazione del debitore soltanto per un unico protesto; per altra giurisprudenza (per lo più in appello) e dottrina, invece, l’individuazione della ratio della disposizione andava condotta tenendo conto della sua collocazione in un testo normativo volto alla repressione del fenomeno dell’usura, per cui doveva essere privilegiata una interpretazione che consentisse al debitore pluriprotestato di rimuovere gli ostacoli all’accesso al credito bancario. A distanza di sedici anni dall’entrata in vigore della legge 108/1996, il legislatore ha emanato la l. 27.1.2012, n. 3, che ha aggiunto il comma 6 ter all’art. 17, in base al quale è consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti. I contrasti interpretativi ed applicativi hanno avuto la conseguenza di tutelare in modo diverso situazioni identiche con evidenti problemi di giustizia sostanziale che sarebbero stati evitati se i giudici non si fossero adagiati sulla anacronistica e ormai superata anche a livello europeo interpretazione letterale. Questa disposizione, come qualsiasi altra, se sottoposta ad una interpretazione sistematica ed assiologica, volta ad individuarne la ratio coerente con il sistema, non avrebbe richiesto l’ulteriore intervento del legislatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.