Il saggio si sofferma, tra l'altro, sul concetto di profitto nel delitto di furto e nella fattispecie prevista dall'art. 171-bis. co. 1, l. n. 633 del 1941. Tale "elemento", tradizionalmente considerato come di "dolo specifico", viene invece identificato come una sorta di "clausola di antigiuridicità speciale" La quale altra funzione non ha che quella di segnalare all'interprete la possibilità che il fatto commesso sia privo di antigiuridicità in quanto giustificato, quantomeno sul piano psicologico, ai sensi dell'art. 59 c.p. Ci si sofferma altresì sugli elementi di antigiuridicità speciale della fattispecie e, in genere sugli elementi normativi della stessa e sulla loro tradizionale contrapposizione agli elementi descrittivi della fattispecie stessa, mettendo in luce il valore processuale e non sostanziale della predetta distinzione la quale viene anche ricollegata nel saggio alla distinzione fra giudizio di merito e giudizio di legittimità che viene collegata ai diversi poteri conoscitivi assegnati al giudice di merito rispetto al giudice di legittimità. In tema di divieto di forme di vendita piramidali ci si sofferma, tra l'altro, sula valore delle norme che prevedono una inversione dell'onus probandi in materia penale e si propone una interpretazione costituzionalmente orientata di tali ipotesi.

"Furto" di software e fine di profitto. Divieto delle "forme di vendita piramidali" ed onere della prova. Considerazioni a margine di due sentenze della Corte di cassazione

PIOLETTI, Ugo
2013-01-01

Abstract

Il saggio si sofferma, tra l'altro, sul concetto di profitto nel delitto di furto e nella fattispecie prevista dall'art. 171-bis. co. 1, l. n. 633 del 1941. Tale "elemento", tradizionalmente considerato come di "dolo specifico", viene invece identificato come una sorta di "clausola di antigiuridicità speciale" La quale altra funzione non ha che quella di segnalare all'interprete la possibilità che il fatto commesso sia privo di antigiuridicità in quanto giustificato, quantomeno sul piano psicologico, ai sensi dell'art. 59 c.p. Ci si sofferma altresì sugli elementi di antigiuridicità speciale della fattispecie e, in genere sugli elementi normativi della stessa e sulla loro tradizionale contrapposizione agli elementi descrittivi della fattispecie stessa, mettendo in luce il valore processuale e non sostanziale della predetta distinzione la quale viene anche ricollegata nel saggio alla distinzione fra giudizio di merito e giudizio di legittimità che viene collegata ai diversi poteri conoscitivi assegnati al giudice di merito rispetto al giudice di legittimità. In tema di divieto di forme di vendita piramidali ci si sofferma, tra l'altro, sula valore delle norme che prevedono una inversione dell'onus probandi in materia penale e si propone una interpretazione costituzionalmente orientata di tali ipotesi.
2013
265
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