Si sottolinea che, data l’atipicità dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c., spetta all’interprete delineare l’area dei danni risarcibili individuando le situazioni soggettive tutelate in un sistema normativo che ha i suoi principi di riferimento nella Costituzione e nelle fonti dell’Unione europea. Anche i danni non patrimoniali vanno risarciti a norma dell’art. 2043 c.c., perché il danno ingiusto è qualsiasi danno prodotto dalla lesione tanto di interessi patrimoniali quanto di interessi esistenziali. Con riguardo ai danni non patrimoniali da inadempimento si afferma che la fonte normativa del risarcimento non va individuata nell’art. 2059 c.c., ma nell’art. 1174 c.c. per il quale la prestazione deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore che se non si realizza va risarcito a norma dell’art. 1218 c.c. Così l’art. 2059 c.c. torna alle origini e va riferito al danno morale soggettivo.
Responsabilità civile e Costituzione
FLAMINI, Antonio
2013-01-01
Abstract
Si sottolinea che, data l’atipicità dell’illecito di cui all’art. 2043 c.c., spetta all’interprete delineare l’area dei danni risarcibili individuando le situazioni soggettive tutelate in un sistema normativo che ha i suoi principi di riferimento nella Costituzione e nelle fonti dell’Unione europea. Anche i danni non patrimoniali vanno risarciti a norma dell’art. 2043 c.c., perché il danno ingiusto è qualsiasi danno prodotto dalla lesione tanto di interessi patrimoniali quanto di interessi esistenziali. Con riguardo ai danni non patrimoniali da inadempimento si afferma che la fonte normativa del risarcimento non va individuata nell’art. 2059 c.c., ma nell’art. 1174 c.c. per il quale la prestazione deve corrispondere a un interesse anche non patrimoniale del creditore che se non si realizza va risarcito a norma dell’art. 1218 c.c. Così l’art. 2059 c.c. torna alle origini e va riferito al danno morale soggettivo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.