La comunicazione via internet all’interno delle reti sociali, qualora sia offensiva dell’onore, del decoro o della reputazione, può costituire condotta rilevante ai sensi degli artt. 594 e 595 c.p. che prevedono, rispettivamente, il delitto di ingiuria e quello di diffamazione. È necessario in particolare distinguere tra le ipotesi in cui l’offesa sia rivolta ad un soggetto presente da quelle in cui invece vengano propagate notizie diffamatorie a terze persone in assenza della persona offesa. In tema di ingiuria è altresì necessario verificare se, anche nell’ipotesi di offese all’onore o al decoro diffuse all’interno delle reti sociali, possa applicarsi l’aggravante di cui all’ultimo comma dell’art. 594 c.p. relativa all’offesa al soggetto presente commessa in presenza di più persone
Ingiuria, diffamazione e reti sociali
PIOLETTI, Ugo
2012-01-01
Abstract
La comunicazione via internet all’interno delle reti sociali, qualora sia offensiva dell’onore, del decoro o della reputazione, può costituire condotta rilevante ai sensi degli artt. 594 e 595 c.p. che prevedono, rispettivamente, il delitto di ingiuria e quello di diffamazione. È necessario in particolare distinguere tra le ipotesi in cui l’offesa sia rivolta ad un soggetto presente da quelle in cui invece vengano propagate notizie diffamatorie a terze persone in assenza della persona offesa. In tema di ingiuria è altresì necessario verificare se, anche nell’ipotesi di offese all’onore o al decoro diffuse all’interno delle reti sociali, possa applicarsi l’aggravante di cui all’ultimo comma dell’art. 594 c.p. relativa all’offesa al soggetto presente commessa in presenza di più personeI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.