Abstract Il 26/4/1986, in uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl, nelle vicinanze di Kiev, in Ucraina, si verificò un grave incidente: evento di straordinaria importanza sia per le conseguenze avutesi in termini di danni sia per l'effetto monitorio che ne scaturì. Per la prima volta, infatti, risultarono drammaticamente evidenti significative lacune nella normativa internazionale in tema di risarcimento dei danni, nonché l'intrinseca insufficienza degli strumenti giuridici esistenti: i limiti risarcitori previsti nelle Convenzioni internazionali e nei vari sistemi nazionali vigenti apparvero del tutto inadeguati di fronte alle vaste proporzioni dei danni di entità complessiva incalcolabile. L'enorme preoccupazione che l'incidente destò, anche a causa della formazione di una nube radioattiva che sospinta dai venti venne ad interessare molti Paesi europei, determinò una grande spinta verso la ricerca di soluzioni sul piano internazionale, essendosi ormai compreso che il profilo della sicurezza e della prevenzione dei danni trascendeva l'ambito dello Stato in cui sorge l'impianto interessato dall' incidente e che il problema della re- sponsabilità in caso di incidente nucleare coincide sostanzial- mente con quello dell'esistenza di Convenzioni di portata universale che garantiscano alle vittime la possibilità di un risarcimento sicuro e di facile ottenimento.

Incidenti nucleari, responsabilità e protezione della salute dell'uomo

PETRELLI, Fabio;
1997-01-01

Abstract

Abstract Il 26/4/1986, in uno dei reattori della centrale nucleare di Chernobyl, nelle vicinanze di Kiev, in Ucraina, si verificò un grave incidente: evento di straordinaria importanza sia per le conseguenze avutesi in termini di danni sia per l'effetto monitorio che ne scaturì. Per la prima volta, infatti, risultarono drammaticamente evidenti significative lacune nella normativa internazionale in tema di risarcimento dei danni, nonché l'intrinseca insufficienza degli strumenti giuridici esistenti: i limiti risarcitori previsti nelle Convenzioni internazionali e nei vari sistemi nazionali vigenti apparvero del tutto inadeguati di fronte alle vaste proporzioni dei danni di entità complessiva incalcolabile. L'enorme preoccupazione che l'incidente destò, anche a causa della formazione di una nube radioattiva che sospinta dai venti venne ad interessare molti Paesi europei, determinò una grande spinta verso la ricerca di soluzioni sul piano internazionale, essendosi ormai compreso che il profilo della sicurezza e della prevenzione dei danni trascendeva l'ambito dello Stato in cui sorge l'impianto interessato dall' incidente e che il problema della re- sponsabilità in caso di incidente nucleare coincide sostanzial- mente con quello dell'esistenza di Convenzioni di portata universale che garantiscano alle vittime la possibilità di un risarcimento sicuro e di facile ottenimento.
1997
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/250316
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