La tendenza, manifestata anche di recente, da una parte della dottrina a dare sempre più ampio spazio alle esigenze dell’impresa nel ricorso al trasferimento dell’azienda o di una sua parte, collocandole nel quadro più ampio delle necessità economiche di salvaguardia della sua competitività in un mercato “globale” sempre più complesso ed articolato, rischia di portare, per converso, ad una sottovalutazione delle ragioni che sono all’origine dell’intervento del nostro legislatore a tutela dei diritti del lavoratore, sollecitato a tanto dall’attiva opera di quello comunitario. Invero, l’opinione che vuole del tutto marginale il ricorso fraudolento al trasferimento dell’azienda, meritevole, ma solo a determinate condizioni, di essere contrastato, rispetto al suo utilizzo “virtuoso”, finalizzato, cioè, alla soddisfazione di reali esigenze di riorganizzazione dell’azienda (prevalente e di per sé solo, legittimo) può, infatti ed in qualche misura, contribuire a deresponsabilizzare l’imprenditore nelle sue scelte e, conseguentemente, a riconoscere alla tutela dei diritti del lavoratore un ruolo del tutto residuale, strettamente correlato, cioè, alla sua compatibilità con quelle scelte.

L'uso "distorto"del trasferimento di azienda (o di un suo ramo autonomo) e il diritto del lavoratore al consenso. Spunti per una diversa lettura dell'art. 2112 C.c.

PELLETTIERI, Giovanni
2009-01-01

Abstract

La tendenza, manifestata anche di recente, da una parte della dottrina a dare sempre più ampio spazio alle esigenze dell’impresa nel ricorso al trasferimento dell’azienda o di una sua parte, collocandole nel quadro più ampio delle necessità economiche di salvaguardia della sua competitività in un mercato “globale” sempre più complesso ed articolato, rischia di portare, per converso, ad una sottovalutazione delle ragioni che sono all’origine dell’intervento del nostro legislatore a tutela dei diritti del lavoratore, sollecitato a tanto dall’attiva opera di quello comunitario. Invero, l’opinione che vuole del tutto marginale il ricorso fraudolento al trasferimento dell’azienda, meritevole, ma solo a determinate condizioni, di essere contrastato, rispetto al suo utilizzo “virtuoso”, finalizzato, cioè, alla soddisfazione di reali esigenze di riorganizzazione dell’azienda (prevalente e di per sé solo, legittimo) può, infatti ed in qualche misura, contribuire a deresponsabilizzare l’imprenditore nelle sue scelte e, conseguentemente, a riconoscere alla tutela dei diritti del lavoratore un ruolo del tutto residuale, strettamente correlato, cioè, alla sua compatibilità con quelle scelte.
2009
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