Nel lavoro si approfondisce la tematica concernente il regime sanzionatorio applicabile all’utilizzo in etichetta o, più in generale, in comunicazioni commerciali, di indicazioni sulla salute volontarie, fornite su prodotti alimentari, non rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e/o non in linea con quanto disposto dalle norme transitorie statuite dal suo art. 28. La individuazione della disciplina applicabile a livello nazionale è complicata da una vicenda di progressiva depenalizzazione e da una notevole stratificazione normativa nel tempo. Al di là degli aspetti civilistici e penalistici, soltanto accennati, particolare attenzione è rivolta all’analisi delle indicazione sulla salute quali pratiche commerciali scorrette. L’esame critico di alcuni pertinenti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha facilitato la ricostruzione del quadro normativo di riferimento tra disposizioni nazionali e dell’Unione Europea. L’analisi degli ultimi provvedimenti assunti dall’Autorità aventi ad oggetto la valutazione dei profili di scorrettezza di pratiche commerciali che utilizzano indicazioni sulla salute durante la fase di applicazione transitoria del regolamento (CE) n. 1924/2006 ha evidenziato un notevole rigore nella valutazione di ingannevolezza del messaggio. Anche quando non erano in dubbio la natura e le caratteristiche dell’alimento funzionale per espresso riconoscimento comunitario delle stesse, in assenza di una approvazione comunitaria della indicazione sulla salute che garantisce l’uso corretto delle modalità di comunicazione degli effetti benefici del prodotto funzionale, l’accertamento della scorrettezza della pratica commerciale è stato improntato al controllo rigido e rigoroso dei principi generali della legislazione nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nonché delle vigenti disposizioni (generali e specifiche) in materia di diciture e claims sulla salute. Si ritiene che, giunti in una fase di completa operatività del regolamento (CE) n. 1924/2006, una volta stabiliti i profili nutrizionali specifici ed approvate dalla Commissione le liste di indicazioni sulla salute da inserire negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14, la valutazione della scorrettezza della pratica commerciale che utilizza messaggi o rappresentazioni qualificabili come indicazioni sulla salute ai sensi dell’art. 2, par. 2, nn. 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006, sarà più semplice di quanto non sia stata nel periodo di applicazione transitoria dello stesso regolamento (CE) più volte richiamato. Nel caso di indicazioni sulla salute autorizzate la diligenza richiesta al professionista imporrà di non discostarsi dalle precise disposizioni specifiche approvate a livello comunitario nel rispetto delle procedure imposte dal regolamento (CE) n. 1924/2006 in particolare enfatizzando esageratamente (con malizia e/o nell’intento di creare ambiguità e fuorviare) le proprietà del prodotto, omettendo precisi obblighi informativi o, comunque, non rispettando limitazioni o condizioni imposte a livello comunitario. Soltanto le pratiche commerciali che non si limiteranno ad una ripetizione puntuale delle precise modalità di comunicazione degli effetti benefici dell’alimento funzionale approvate e registrate o, comunque, esprimeranno un contenuto ulteriore o diverso rispetto a queste ultime, potranno normalmente essere sottoposte ad un controllo in termini di correttezza che sarà per l’Autorità più agevole e meno discrezionale rispetto alle analisi compiute nel periodo transitorio essendo l’utilizzo dei claims fondato su prescrizioni ed obblighi informativi individuati precisamente ex ante tramite la procedura di autorizzazione. L’autorità dovrebbe, invece, qualificare come pratica commerciale scorretta l’utilizzazione di indicazioni figuranti in comunicazioni commerciali prive dell’approvazione U.E.
Il regime sanzionatorio applicabile alle indicazioni sulla salute non conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1924/2006
PETRELLI, Luca
2009-01-01
Abstract
Nel lavoro si approfondisce la tematica concernente il regime sanzionatorio applicabile all’utilizzo in etichetta o, più in generale, in comunicazioni commerciali, di indicazioni sulla salute volontarie, fornite su prodotti alimentari, non rispondenti ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1924/2006 e/o non in linea con quanto disposto dalle norme transitorie statuite dal suo art. 28. La individuazione della disciplina applicabile a livello nazionale è complicata da una vicenda di progressiva depenalizzazione e da una notevole stratificazione normativa nel tempo. Al di là degli aspetti civilistici e penalistici, soltanto accennati, particolare attenzione è rivolta all’analisi delle indicazione sulla salute quali pratiche commerciali scorrette. L’esame critico di alcuni pertinenti provvedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha facilitato la ricostruzione del quadro normativo di riferimento tra disposizioni nazionali e dell’Unione Europea. L’analisi degli ultimi provvedimenti assunti dall’Autorità aventi ad oggetto la valutazione dei profili di scorrettezza di pratiche commerciali che utilizzano indicazioni sulla salute durante la fase di applicazione transitoria del regolamento (CE) n. 1924/2006 ha evidenziato un notevole rigore nella valutazione di ingannevolezza del messaggio. Anche quando non erano in dubbio la natura e le caratteristiche dell’alimento funzionale per espresso riconoscimento comunitario delle stesse, in assenza di una approvazione comunitaria della indicazione sulla salute che garantisce l’uso corretto delle modalità di comunicazione degli effetti benefici del prodotto funzionale, l’accertamento della scorrettezza della pratica commerciale è stato improntato al controllo rigido e rigoroso dei principi generali della legislazione nazionale e comunitaria in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nonché delle vigenti disposizioni (generali e specifiche) in materia di diciture e claims sulla salute. Si ritiene che, giunti in una fase di completa operatività del regolamento (CE) n. 1924/2006, una volta stabiliti i profili nutrizionali specifici ed approvate dalla Commissione le liste di indicazioni sulla salute da inserire negli elenchi di cui agli artt. 13 e 14, la valutazione della scorrettezza della pratica commerciale che utilizza messaggi o rappresentazioni qualificabili come indicazioni sulla salute ai sensi dell’art. 2, par. 2, nn. 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006, sarà più semplice di quanto non sia stata nel periodo di applicazione transitoria dello stesso regolamento (CE) più volte richiamato. Nel caso di indicazioni sulla salute autorizzate la diligenza richiesta al professionista imporrà di non discostarsi dalle precise disposizioni specifiche approvate a livello comunitario nel rispetto delle procedure imposte dal regolamento (CE) n. 1924/2006 in particolare enfatizzando esageratamente (con malizia e/o nell’intento di creare ambiguità e fuorviare) le proprietà del prodotto, omettendo precisi obblighi informativi o, comunque, non rispettando limitazioni o condizioni imposte a livello comunitario. Soltanto le pratiche commerciali che non si limiteranno ad una ripetizione puntuale delle precise modalità di comunicazione degli effetti benefici dell’alimento funzionale approvate e registrate o, comunque, esprimeranno un contenuto ulteriore o diverso rispetto a queste ultime, potranno normalmente essere sottoposte ad un controllo in termini di correttezza che sarà per l’Autorità più agevole e meno discrezionale rispetto alle analisi compiute nel periodo transitorio essendo l’utilizzo dei claims fondato su prescrizioni ed obblighi informativi individuati precisamente ex ante tramite la procedura di autorizzazione. L’autorità dovrebbe, invece, qualificare come pratica commerciale scorretta l’utilizzazione di indicazioni figuranti in comunicazioni commerciali prive dell’approvazione U.E.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.