Autonomia patrimoniale del fondo pensione, indifferenza alle vicende personali dei finanziatori, unitarietà nei rapporti interni ed esterni ci inducono ad individuare l'esistenza di un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici.Più precisamente, non appartenenza, esistenza di un'organizzazione, giuridicamente autonoma, ed unitarietà di disciplina ci confortano nell'idea che si tratti di un autonomo soggetto di diritto (nota a Cass. 15 giugno 1990, n. 7201)

I fondi pensione ex art. 2117 c.c., in particolare sulla tassabilità degli interessi corrisposti dall’ente costituente

ESPOSITO, Roberto
1993-01-01

Abstract

Autonomia patrimoniale del fondo pensione, indifferenza alle vicende personali dei finanziatori, unitarietà nei rapporti interni ed esterni ci inducono ad individuare l'esistenza di un autonomo centro di imputazione di effetti giuridici.Più precisamente, non appartenenza, esistenza di un'organizzazione, giuridicamente autonoma, ed unitarietà di disciplina ci confortano nell'idea che si tratti di un autonomo soggetto di diritto (nota a Cass. 15 giugno 1990, n. 7201)
1993
265
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