Fabrizio Lorenzotti: Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali, in Le Corti Marchigiane, 2005 La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 2005, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge urbanistica della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani urbanistici attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). Secondo la Corte, l’art. 24, comma 2, della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i Comuni devono esprimersi. Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione. Pertanto, la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata. Il lavoro esamina gli effetti della sentenza della Corte sui piani adottati o addirittura approvati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, tenendo presenti le seguenti situazioni: a) i piani attuativi approvati definitivamente dai Comuni, per i quali l’obbligo di trasmissione alla Regione (o alla Provincia delegata) non sussiste, trattandosi di procedimenti di approvazione già conclusi; b) i piani adottati prima di tale data, ma approvati successivamente, che devono essere immediatamente trasmessi alla Regione (o alla Provincia delegata); c) i piani adottati, ma non ancora approvati, per i quali vanno trasmesse immediatamente le delibere di adozione; d) i piani che sono da adottare successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, che devono essere trasmessi dopo l’adozione e contestualmente depositati a libera visione nella segreteria comunale. In relazione alle quattro situazioni, la questione di fondo riguarda i rapporti ancora in corso ed i rapporti esauriti al momento della pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale. Assume al riguardo un ruolo di primo piano l’art. 136 Cost. e la funzione interpretativa, sia pure parziale, svolta, a tal proposito, dall’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone: ‘Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione’. Vengono anche esaminate le sentenze con cui la stessa Corte costituzionale si è occupata più volte degli effetti delle proprie decisioni che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una o più norme di legge o di atti aventi forza di legge, nonché le posizioni assunte dalla dottrina. Sotto altro aspetto, nella parte finale, viene sottoposta a critica la sentenza n. 343/2005, perché ormai, da anni, i piani territoriali regionali e i piani di coordinamento delle Province sono in grado di orientare e coordinare (ex ante), fin dalla prima elaborazione, la formazione dei piani urbanistici comunali, compresi gli strumenti urbanistici attuativi, rendendo meno incisivo il loro controllo ex post.

Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali

LORENZOTTI, Fabrizio
2005-01-01

Abstract

Fabrizio Lorenzotti: Corte costituzionale n. 343/ 2005 e il ritorno di una norma statale di principio: le osservazioni della Provincia sugli strumenti urbanistici attuativi comunali, in Le Corti Marchigiane, 2005 La Corte costituzionale, con sentenza 29 luglio 2005, n. 343, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 30 della legge urbanistica della Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani urbanistici attuativi, per i quali non è prevista l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione (o alla Provincia delegata). Secondo la Corte, l’art. 24, comma 2, della legge statale 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui prescrive l'invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un'esigenza, oltre che di conoscenza per l'ente regionale, anche di coordinamento dell'operato delle amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare osservazioni sulle quali i Comuni devono esprimersi. Il contrappeso all'abolizione dell'approvazione regionale è costituito dall'obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a fornire puntuale motivazione. Pertanto, la mancata previsione dell'obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l'incostituzionalità delle norme denunciate, nella parte in cui non prevedono che copia dei piani attuativi, per i quali non è richiesta l'approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione o alla Provincia delegata. Il lavoro esamina gli effetti della sentenza della Corte sui piani adottati o addirittura approvati prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, tenendo presenti le seguenti situazioni: a) i piani attuativi approvati definitivamente dai Comuni, per i quali l’obbligo di trasmissione alla Regione (o alla Provincia delegata) non sussiste, trattandosi di procedimenti di approvazione già conclusi; b) i piani adottati prima di tale data, ma approvati successivamente, che devono essere immediatamente trasmessi alla Regione (o alla Provincia delegata); c) i piani adottati, ma non ancora approvati, per i quali vanno trasmesse immediatamente le delibere di adozione; d) i piani che sono da adottare successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza stessa, che devono essere trasmessi dopo l’adozione e contestualmente depositati a libera visione nella segreteria comunale. In relazione alle quattro situazioni, la questione di fondo riguarda i rapporti ancora in corso ed i rapporti esauriti al momento della pubblicazione delle decisioni della Corte costituzionale. Assume al riguardo un ruolo di primo piano l’art. 136 Cost. e la funzione interpretativa, sia pure parziale, svolta, a tal proposito, dall’art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, che dispone: ‘Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione’. Vengono anche esaminate le sentenze con cui la stessa Corte costituzionale si è occupata più volte degli effetti delle proprie decisioni che dichiarano l’illegittimità costituzionale di una o più norme di legge o di atti aventi forza di legge, nonché le posizioni assunte dalla dottrina. Sotto altro aspetto, nella parte finale, viene sottoposta a critica la sentenza n. 343/2005, perché ormai, da anni, i piani territoriali regionali e i piani di coordinamento delle Province sono in grado di orientare e coordinare (ex ante), fin dalla prima elaborazione, la formazione dei piani urbanistici comunali, compresi gli strumenti urbanistici attuativi, rendendo meno incisivo il loro controllo ex post.
2005
262
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