L’Autore, di fronte all’indeterminatezza delle regole riferite alla responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dell’obbligo di sicurezza, si domanda se sia opportuno fissare queste regole in un “codice di condotta”. Ricordato che il riconoscimento del danno biologico ha comportato il superamento della distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale, l’Autore accentua il valore costituzionale del bene della salute, auspicando un ripensamento della dicotomia diritto assoluto - diritto relativo, anche ai fini della revisione dell’istituto della prescrizione.

Dovere di sicurezza nei luoghi di lavoro: un codice di condotta per il datore di lavoro?

PELLETTIERI, Giovanni
2004-01-01

Abstract

L’Autore, di fronte all’indeterminatezza delle regole riferite alla responsabilità del datore di lavoro per inosservanza dell’obbligo di sicurezza, si domanda se sia opportuno fissare queste regole in un “codice di condotta”. Ricordato che il riconoscimento del danno biologico ha comportato il superamento della distinzione tra danno non patrimoniale e danno morale, l’Autore accentua il valore costituzionale del bene della salute, auspicando un ripensamento della dicotomia diritto assoluto - diritto relativo, anche ai fini della revisione dell’istituto della prescrizione.
2004
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