La regolamentazione delle indicazioni nutrizionali e della salute riconduce nell’alveo di una procedura di autorizzazione preventiva a livello comunitario l’utilizzo di una terminologia tecnica di presentazione dei prodotti alimentari salutari e funzionali in formule comunicative non obbligatorie ritenute idonee a promozionarne correttamente l’acquisto sulla base di qualità collegate ad attesi benefici sulla salute garantendo, in tal modo, il diritto dei consumatori a scelte consapevoli del regime alimentare ritenuto più consono al proprio stile di vita ed alle condizioni di salute, nonché l’eliminazione di ogni intralcio alla libera circolazione dei prodotti offerti sul mercato comune in forme che assicurano una concorrenza leale tra imprenditori. Al contempo il regolamento (CE) n. 1924/2006 favorisce la promozione dell’innovazione nel settore alimentare con modalità che, consentendo una limitata protezione nel tempo di dati scientifici e altre informazioni utili ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione all’uso di nuove indicazioni, riescono a contemperare la protezione degli investimenti in ricerca effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni con l’esigenza di garantire l’accesso alle indicazioni da parte delle piccole e medie imprese cui, in ogni caso, la Commissione in stretta cooperazione con l’autorità, offre assistenza tecnica e strumenti per la stesura e la presentazione della domanda di valutazione scientifica nell’ambito della procedura di autorizzazione all’uso di una indicazione. Un volta giunto a pieno regime, il sistema normativo introdotto con il regolamento n. 1924 consentirà di realizzare, come risultato ulteriore, una sia pur indiretta codificazione comunitaria degli alimenti funzionali ritenuti in grado di produrre l’effetto fisiologico attestato dalla registrazione della indicazione nutrizionale o sulla salute; l’accoglimento della domanda di autorizzazione all’uso della indicazione effettuata dal richiedente/utilizzatore validerà, infatti, a livello U.E., le specifiche tecniche di tali prodotti, in particolare delle sostanze (componenti alimentari) in essi naturalmente presenti o, eventualmente, aggiunte che interagiscono più o meno selettivamente con le funzioni fisiologiche dell’organismo umano, portando ad effetti positivi sul mantenimento della salute e/o a svolgere un ruolo nella gestione di alcuni fattori di rischio di una malattia che beneficeranno del riconoscimento reciproco degli Stati rendendo, nei fatti, più difficile la creazione di ostacoli alla circolazione di questi alimenti nel mercato unico, circostanza tutt’altro che ipotetica se si considera che , tranne qualche eccezione, la disciplina degli alimenti funzionali non è armonizzata a livello europeo. Inoltre, l’utilizzo dell’indicazione nutrizionale o sulla salute su di un prodotto riduce il rischio di una sua divergente qualificazione in diversi Stati membri (ora quale alimento ora quale medicinale) dal momento che la presunzione di appartenenza di quel prodotto alla categoria degli alimenti che ne deriva è difficilmente superabile alla luce di una interpretazione restrittiva della nozione di medicinale per funzione resa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Le nuove regole comunitarie per l’utilizzo di indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari

PETRELLI, Luca
2009-01-01

Abstract

La regolamentazione delle indicazioni nutrizionali e della salute riconduce nell’alveo di una procedura di autorizzazione preventiva a livello comunitario l’utilizzo di una terminologia tecnica di presentazione dei prodotti alimentari salutari e funzionali in formule comunicative non obbligatorie ritenute idonee a promozionarne correttamente l’acquisto sulla base di qualità collegate ad attesi benefici sulla salute garantendo, in tal modo, il diritto dei consumatori a scelte consapevoli del regime alimentare ritenuto più consono al proprio stile di vita ed alle condizioni di salute, nonché l’eliminazione di ogni intralcio alla libera circolazione dei prodotti offerti sul mercato comune in forme che assicurano una concorrenza leale tra imprenditori. Al contempo il regolamento (CE) n. 1924/2006 favorisce la promozione dell’innovazione nel settore alimentare con modalità che, consentendo una limitata protezione nel tempo di dati scientifici e altre informazioni utili ai fini della presentazione della domanda di autorizzazione all’uso di nuove indicazioni, riescono a contemperare la protezione degli investimenti in ricerca effettuati dai soggetti innovatori nella raccolta delle informazioni con l’esigenza di garantire l’accesso alle indicazioni da parte delle piccole e medie imprese cui, in ogni caso, la Commissione in stretta cooperazione con l’autorità, offre assistenza tecnica e strumenti per la stesura e la presentazione della domanda di valutazione scientifica nell’ambito della procedura di autorizzazione all’uso di una indicazione. Un volta giunto a pieno regime, il sistema normativo introdotto con il regolamento n. 1924 consentirà di realizzare, come risultato ulteriore, una sia pur indiretta codificazione comunitaria degli alimenti funzionali ritenuti in grado di produrre l’effetto fisiologico attestato dalla registrazione della indicazione nutrizionale o sulla salute; l’accoglimento della domanda di autorizzazione all’uso della indicazione effettuata dal richiedente/utilizzatore validerà, infatti, a livello U.E., le specifiche tecniche di tali prodotti, in particolare delle sostanze (componenti alimentari) in essi naturalmente presenti o, eventualmente, aggiunte che interagiscono più o meno selettivamente con le funzioni fisiologiche dell’organismo umano, portando ad effetti positivi sul mantenimento della salute e/o a svolgere un ruolo nella gestione di alcuni fattori di rischio di una malattia che beneficeranno del riconoscimento reciproco degli Stati rendendo, nei fatti, più difficile la creazione di ostacoli alla circolazione di questi alimenti nel mercato unico, circostanza tutt’altro che ipotetica se si considera che , tranne qualche eccezione, la disciplina degli alimenti funzionali non è armonizzata a livello europeo. Inoltre, l’utilizzo dell’indicazione nutrizionale o sulla salute su di un prodotto riduce il rischio di una sua divergente qualificazione in diversi Stati membri (ora quale alimento ora quale medicinale) dal momento che la presunzione di appartenenza di quel prodotto alla categoria degli alimenti che ne deriva è difficilmente superabile alla luce di una interpretazione restrittiva della nozione di medicinale per funzione resa dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.
2009
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/114390
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