Si analizza criticamente la disciplina italiana sulla procreazione medicalmente assistita mettendo in evidenza le incoerenze e le contraddizioni insite nella legge n. 40 del 2004, Ci si sofferma su alcuni degli aspetti piú problematici della questione, come l’obbligo di procedere comunque all’impianto dell’embrione senza possibilità di ripensamenti, la cui norma è sospetta di incostituzionalità in relazione all’articolo 13 della Costituzione che proclama il principio dell’inviolabilità fisica e all’articolo 32 sul diritto alla salute. Allo stesso modo, di forma critica sono affrontate le questione del divieto di accesso all’inseminazione artificiale alle donne singole giustificata dal legislatore dall’esistenza nel nostro ordinamento del principio della bi genitorialità; del divieto del ricorso all’inseminazione eterologa , la questione dell’anonimato del donatore e quindi il diritto a conoscere le proprie origini. Si conclude con l’asserzione chele scelte operate dal legislatore appaiono quindi molto discutibili anche laddove si operi una collocazione sistematica della legge nell’ordinamento giacché è indubbio che la tutela della persona, della sua dignità, la tutela della salute siano diritti fondamentali dell’ordinamento.

Procreazione medicalmente assistita e scelta responsabile, in "Aspetti del biopotere", Napoli, 2005

DE CICCO, Maria Cristina
2005-01-01

Abstract

Si analizza criticamente la disciplina italiana sulla procreazione medicalmente assistita mettendo in evidenza le incoerenze e le contraddizioni insite nella legge n. 40 del 2004, Ci si sofferma su alcuni degli aspetti piú problematici della questione, come l’obbligo di procedere comunque all’impianto dell’embrione senza possibilità di ripensamenti, la cui norma è sospetta di incostituzionalità in relazione all’articolo 13 della Costituzione che proclama il principio dell’inviolabilità fisica e all’articolo 32 sul diritto alla salute. Allo stesso modo, di forma critica sono affrontate le questione del divieto di accesso all’inseminazione artificiale alle donne singole giustificata dal legislatore dall’esistenza nel nostro ordinamento del principio della bi genitorialità; del divieto del ricorso all’inseminazione eterologa , la questione dell’anonimato del donatore e quindi il diritto a conoscere le proprie origini. Si conclude con l’asserzione chele scelte operate dal legislatore appaiono quindi molto discutibili anche laddove si operi una collocazione sistematica della legge nell’ordinamento giacché è indubbio che la tutela della persona, della sua dignità, la tutela della salute siano diritti fondamentali dell’ordinamento.
2005
8849510896
268
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