Nell’art. 191 c.p.p. si esprime la risposta dell’ordinamento all’introduzione nel processo di prove vietate e si disciplina il metodo di conoscenza in modo da chiarire che la verità materiale non può rappresentare l’unico scopo dell’accertamento penale.
Commento all'art. 191
Fabio Maria Grifantini
2025-01-01
Abstract
Nell’art. 191 c.p.p. si esprime la risposta dell’ordinamento all’introduzione nel processo di prove vietate e si disciplina il metodo di conoscenza in modo da chiarire che la verità materiale non può rappresentare l’unico scopo dell’accertamento penale.File in questo prodotto:
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