Con la disposizione dell’art. 190-bis c.p.p. viene introdotta una limitazione del diritto alla prova (di cui all’art. 190 c.p.p.) che si risolve, in ipotesi tassative, nella utilizzabilità delle dichiarazioni verbalizzate senza esaminarne l’autore in dibattimento.
Commento all'art. 190 bis
Fabio Maria Grifantini
2025-01-01
Abstract
Con la disposizione dell’art. 190-bis c.p.p. viene introdotta una limitazione del diritto alla prova (di cui all’art. 190 c.p.p.) che si risolve, in ipotesi tassative, nella utilizzabilità delle dichiarazioni verbalizzate senza esaminarne l’autore in dibattimento.File in questo prodotto:
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