Nella disposizione dell’art. 190 c.p.p. trova espressione il diritto alla prova, ora specificamente riconosciuto anche dall’art. 111 Cost., in virtù del quale le parti hanno diritto di ottenere che il giudice ammetta le prove ammissibili e rilevanti per sostenere le rispettive tesi: viene così capovolta la logica inquisitoria ispirata all’idea dell’iniziativa d’ufficio del giudice in materia di prove, relegando questo potere nelle eccezioni stabilite dalla legge.

Commento all'art. 190

Fabio Maria Grifantini
2025-01-01

Abstract

Nella disposizione dell’art. 190 c.p.p. trova espressione il diritto alla prova, ora specificamente riconosciuto anche dall’art. 111 Cost., in virtù del quale le parti hanno diritto di ottenere che il giudice ammetta le prove ammissibili e rilevanti per sostenere le rispettive tesi: viene così capovolta la logica inquisitoria ispirata all’idea dell’iniziativa d’ufficio del giudice in materia di prove, relegando questo potere nelle eccezioni stabilite dalla legge.
2025
9788813389383
268
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/501506
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