Dall’art. 189 c.p.p., con il quale viene risolto il problema dell’ammissibilità delle prove innominate, ovvero di quei mezzi probatori che non rientrano nel catalogo dei mezzi di prova previsti dalla legge, si desume anche il criterio fondamentale per distinguere l’acquisizione di prove non previste, che sono ammissibili, dall’assunzione di prove tipiche in modo diverso da quello stabilito, le quali, invece, ricadono sotto l’inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p.
Commento all'art. 189
Fabio Maria Grifantini
2025-01-01
Abstract
Dall’art. 189 c.p.p., con il quale viene risolto il problema dell’ammissibilità delle prove innominate, ovvero di quei mezzi probatori che non rientrano nel catalogo dei mezzi di prova previsti dalla legge, si desume anche il criterio fondamentale per distinguere l’acquisizione di prove non previste, che sono ammissibili, dall’assunzione di prove tipiche in modo diverso da quello stabilito, le quali, invece, ricadono sotto l’inutilizzabilità di cui all’art. 191 c.p.p.File in questo prodotto:
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