La collocazione delle regole dedicate alle differenti fasi che riguardano un progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) costituisce già una novità; con il Codice vigente, infatti, si è operata un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche di PPP (Cons. Stato, Relazione sullo schema definitivo del Codice, 2022, 203; sul rapporto fra le figure di PPP e, in particolare, sulle peculiarità di concessione e finanza di progetto cfr. G. Manfredi, Note su finanza di progetto, concessioni, partenariato, in Urb. App., 2024, p. 457; M. Ricchi, Struttura e semantica del PPP: le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice, il d.lgs. n. 36/2023, Ibid., p. 307). Si prevede una disciplina puntuale delle fasi di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio in caso di PPP, ed in questo senso si innova rispetto alla previgente legislazione, la quale si limitava a prevedere -nella norma dedicata alle procedure per la scelta dell’operatore economico cui affidare il contratto di PPP- la necessità di una istruttoria (“adeguata”) ai fini della scelta dell’operatore economico, ed una scarna regola sul controllo, di competenza dell’”amministrazione aggiudicatrice”, da esercitare sull’attività del concessionario, con l’obbligo per quest’ultimo di collaborare ai fini del “monitoraggio” (art. 181, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Nella logica della autonomia ed autosufficienza (“autoconclusività”) del Libro IV, invece, l’art. 175 dedica autonomo spazio alla programmazione (co. 1), alla valutazione preliminare (co. 2); alla fase consultiva (co. 3); alle fasi di controllo (co. 5 e 6) e di monitoraggio (co. 7), peraltro rimesse alla competenza di distinti soggetti (in tal modo distinguendo nettamente i due momenti). Tale innovativa regolamentazione risponde alla necessità di maggiore certezza giuridica e trasparenza nell’interesse dei soggetti coinvolti nel progetto di PPP, in coerenza con le indicazioni fornite dalla legge delega (art. 1, co. 2, l. 21 giugno 2022, n. 78). Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, il “Correttivo”) è intervenuto sulla disposizione in commento, prevedendo significative modifiche rispetto alla fase consultiva (non solo modificando il co. 3, ma altresì sopprimendo il co. 4); nonché introducendo misure di semplificazione ed armonizzazione della normativa (nuovo co. 9-bis).
Commento all'art. 175 "Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio" in materia di partenariato pubblico-privato e concessioni
Simone Rodolfo Masera
2025-01-01
Abstract
La collocazione delle regole dedicate alle differenti fasi che riguardano un progetto di partenariato pubblico-privato (PPP) costituisce già una novità; con il Codice vigente, infatti, si è operata un’inversione sistematica rispetto al precedente impianto normativo: le disposizioni generali precedono la disciplina delle figure contrattuali tipiche di PPP (Cons. Stato, Relazione sullo schema definitivo del Codice, 2022, 203; sul rapporto fra le figure di PPP e, in particolare, sulle peculiarità di concessione e finanza di progetto cfr. G. Manfredi, Note su finanza di progetto, concessioni, partenariato, in Urb. App., 2024, p. 457; M. Ricchi, Struttura e semantica del PPP: le concessioni e la finanza di progetto nel nuovo Codice, il d.lgs. n. 36/2023, Ibid., p. 307). Si prevede una disciplina puntuale delle fasi di programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio in caso di PPP, ed in questo senso si innova rispetto alla previgente legislazione, la quale si limitava a prevedere -nella norma dedicata alle procedure per la scelta dell’operatore economico cui affidare il contratto di PPP- la necessità di una istruttoria (“adeguata”) ai fini della scelta dell’operatore economico, ed una scarna regola sul controllo, di competenza dell’”amministrazione aggiudicatrice”, da esercitare sull’attività del concessionario, con l’obbligo per quest’ultimo di collaborare ai fini del “monitoraggio” (art. 181, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50). Nella logica della autonomia ed autosufficienza (“autoconclusività”) del Libro IV, invece, l’art. 175 dedica autonomo spazio alla programmazione (co. 1), alla valutazione preliminare (co. 2); alla fase consultiva (co. 3); alle fasi di controllo (co. 5 e 6) e di monitoraggio (co. 7), peraltro rimesse alla competenza di distinti soggetti (in tal modo distinguendo nettamente i due momenti). Tale innovativa regolamentazione risponde alla necessità di maggiore certezza giuridica e trasparenza nell’interesse dei soggetti coinvolti nel progetto di PPP, in coerenza con le indicazioni fornite dalla legge delega (art. 1, co. 2, l. 21 giugno 2022, n. 78). Il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, il “Correttivo”) è intervenuto sulla disposizione in commento, prevedendo significative modifiche rispetto alla fase consultiva (non solo modificando il co. 3, ma altresì sopprimendo il co. 4); nonché introducendo misure di semplificazione ed armonizzazione della normativa (nuovo co. 9-bis).| File | Dimensione | Formato | |
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