Il saggio prende spunto dalla decisione della Cassazione, a Sezioni Unite, del 27 luglio 2017, n. 18725 che, affrontando una particolare fattispecie, ha esaminato anche la tematica delle donazioni indirette tra cui va annoverato anche il contratto a favore di terzo. Condivisa la tesi dell’intangibilità delle sfere patrimoniali, suffragata anche da numerosi istituti privatistici, si esamina il ruolo del rifiuto che, quale atto negoziale unilaterale, risulta funzionale non alla dismissione di un diritto già acquisito, bensì ad impedire che medio tempore il terzo risulti titolare di un diritto non gradito. Si esaminano, criticamente, altresì, talune ipotesi potenzialmente riconducibili alla figura del contratto a favore di terzo quali la cointestazione di un conto corrente e i negozi di assunzione del debito.
Contratto a favore di terzo e liberalità indirette
Giorgio Biscontini
Primo
2021-01-01
Abstract
Il saggio prende spunto dalla decisione della Cassazione, a Sezioni Unite, del 27 luglio 2017, n. 18725 che, affrontando una particolare fattispecie, ha esaminato anche la tematica delle donazioni indirette tra cui va annoverato anche il contratto a favore di terzo. Condivisa la tesi dell’intangibilità delle sfere patrimoniali, suffragata anche da numerosi istituti privatistici, si esamina il ruolo del rifiuto che, quale atto negoziale unilaterale, risulta funzionale non alla dismissione di un diritto già acquisito, bensì ad impedire che medio tempore il terzo risulti titolare di un diritto non gradito. Si esaminano, criticamente, altresì, talune ipotesi potenzialmente riconducibili alla figura del contratto a favore di terzo quali la cointestazione di un conto corrente e i negozi di assunzione del debito.File | Dimensione | Formato | |
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