L'attenzione per il tema della sicurezza alimentare da parte del legislatore italo-europeo e della società civile ha indotto ad annoverarla tra i diritti fondamentali della persona, intimamente connessa al diritto alla salute ed a quello della realizzazione della personalità. L'alimentazione se, da un lato, esprime un diritto, dall'altra, palesa una responsabilità verso se stessi e nei confronti della collettività viste le numerose patologie connesse alle cattive abitudini alimentari ed i conseguenti costi sociali non soltanto sanitari. Ne discende una declinazione dell'art. 32 cost. ove il diritto di rilevanza costituzionale risente del dovere inderogabile di solidarietà sì da affrontare il problema della tutela della salute in chiave personalistica e non individualista alla luce dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico. Un adeguato regime alimentare presuppone, però, non soltanto una informazione completa che deve essere fornita al consumatore dal produttore di alimenti, ma anche una educazione al corretto consumo del cibo: in difetto, grazie ad una rivalutazione del ruolo della colpa in senso oggettivo ed in considerazione del generale obbligo di protezione, il produttore può incorrere in responsabilità extracontrattuale a vario titolo, responsabilità pur sempre temperata dal concorso colposo del consumatore a norma dell'art. 1227 c.c.

Obblighi del produttore alimentare e responsabilità civile

Giorgio Biscontini
Primo
2021-01-01

Abstract

L'attenzione per il tema della sicurezza alimentare da parte del legislatore italo-europeo e della società civile ha indotto ad annoverarla tra i diritti fondamentali della persona, intimamente connessa al diritto alla salute ed a quello della realizzazione della personalità. L'alimentazione se, da un lato, esprime un diritto, dall'altra, palesa una responsabilità verso se stessi e nei confronti della collettività viste le numerose patologie connesse alle cattive abitudini alimentari ed i conseguenti costi sociali non soltanto sanitari. Ne discende una declinazione dell'art. 32 cost. ove il diritto di rilevanza costituzionale risente del dovere inderogabile di solidarietà sì da affrontare il problema della tutela della salute in chiave personalistica e non individualista alla luce dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico. Un adeguato regime alimentare presuppone, però, non soltanto una informazione completa che deve essere fornita al consumatore dal produttore di alimenti, ma anche una educazione al corretto consumo del cibo: in difetto, grazie ad una rivalutazione del ruolo della colpa in senso oggettivo ed in considerazione del generale obbligo di protezione, il produttore può incorrere in responsabilità extracontrattuale a vario titolo, responsabilità pur sempre temperata dal concorso colposo del consumatore a norma dell'art. 1227 c.c.
2021
978-88-495-4758-0
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