L’art. 257 riproduce, con gli adattamenti lessicali derivanti dall’abbandono della parola «fallimento» in favore del nuovo lemma «liquidazione giudiziale», l’art. 148 l. fall., con due novità rispetto al passato. L’art. 258 riproduce senza modifiche di sorta, pur con i consueti adattamenti lessicali, il previgente art. 149 l. fall., onde la liquidazione giudiziale di uno o più soci illimitatamente responsabili non comporta la liquidazione giudiziale della società.

Commento agli artt. 257-258 c.c.i.i.

CASALE Francesco
In corso di stampa

Abstract

L’art. 257 riproduce, con gli adattamenti lessicali derivanti dall’abbandono della parola «fallimento» in favore del nuovo lemma «liquidazione giudiziale», l’art. 148 l. fall., con due novità rispetto al passato. L’art. 258 riproduce senza modifiche di sorta, pur con i consueti adattamenti lessicali, il previgente art. 149 l. fall., onde la liquidazione giudiziale di uno o più soci illimitatamente responsabili non comporta la liquidazione giudiziale della società.
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