Il potere di disporre il risarcimento del danno tramite reintegrazione in forma specifica è stato introdotto nel processo amministrativo a partire dal 1998, con il d.lgs. n. 80, ed è stato poi confermato nel 2000, con la legge n. 205, di riforma della giustizia amministrativa. Il volume analizza tale rimedio risarcitorio sul presupposto che, dopo la riforma del 2000, nell'ambito della giurisdizione generale del giudice amministrativo opera un giudizio risarcitorio accanto al più tradizionale giudizio di impugnazione ma da questi nettamente distinto. La tesi sostenuta nel volume è che, con la introduzione del rimedio risarcitorio in forma specifica, si sono creati i presupposti per un 'cambio di paradigma' rispetto al 'modello' tradizionale di giudizio amministrativo. Infatti, alla luce delle tesi dei filosi della scienza utilizzate per spiegare le strutture delle rivoluzioni scientifiche (capitolo 3), nel volume si sostiene che, dopo la riforma del 2000, il giudice dispone di poteri non riconducibili a quelli tradizionali, ed inoltre in grado di garantire, a certe condizioni, piena ed effettiva soddisfazione alle pretese sostanziali del cittadino ricorrente.
Il risarcimento in forma specifica nel giudizio amministrativo
RODOLFO MASERA S
2006-01-01
Abstract
Il potere di disporre il risarcimento del danno tramite reintegrazione in forma specifica è stato introdotto nel processo amministrativo a partire dal 1998, con il d.lgs. n. 80, ed è stato poi confermato nel 2000, con la legge n. 205, di riforma della giustizia amministrativa. Il volume analizza tale rimedio risarcitorio sul presupposto che, dopo la riforma del 2000, nell'ambito della giurisdizione generale del giudice amministrativo opera un giudizio risarcitorio accanto al più tradizionale giudizio di impugnazione ma da questi nettamente distinto. La tesi sostenuta nel volume è che, con la introduzione del rimedio risarcitorio in forma specifica, si sono creati i presupposti per un 'cambio di paradigma' rispetto al 'modello' tradizionale di giudizio amministrativo. Infatti, alla luce delle tesi dei filosi della scienza utilizzate per spiegare le strutture delle rivoluzioni scientifiche (capitolo 3), nel volume si sostiene che, dopo la riforma del 2000, il giudice dispone di poteri non riconducibili a quelli tradizionali, ed inoltre in grado di garantire, a certe condizioni, piena ed effettiva soddisfazione alle pretese sostanziali del cittadino ricorrente.File | Dimensione | Formato | |
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