Il diritto di recesso può essere invocato, astrattamente, nel contesto di ogni contratto connesso ai servizi finanziari, inclusi all’interno del testo unico della finanza. L’operatività del ripensamento dipende, tuttavia, dal caso concreto: può accadere che l’offerta sia avvenuta in sede o fuori sede ovvero che le parti abbiano stipulato un accordo a tempo indeterminato oppure determinato. Ai fini dell’analisi dei contratti di intermediazione finanziaria, si deve verificare la presenza di un rapporto di mandato. Questo istituto, infatti, contempla già strumenti di tutela dell’interesse dell’investitore-mandante a non proseguire il rapporto. Laddove non sia possibile riscontrare la sussistenza dell’attività gestoria (ad esempio, all’interno dei contratti c.dd. «derivati»), occorre riflettere sui presupposti e sulle conseguenze dell’applicabilità del diritto di recesso, in un ambito assai particolare. In ogni caso, il testo unico della finanza ed i documenti relativi sembrano non offrire una disciplina completa; per tale ragione ed allo scopo di ottenere una comprensione adeguata del fenomeno, si ricorre al contributo della giurisprudenza e, soprattutto, a quello della dottrina. Nel corso dell’indagine, si tenta di valutare la compatibilità della prassi bancaria internazionale (anche attraverso lo studio dei moduli predisposti dalle banche) con l’ordinamento italo-europeo, prospettando soluzioni a tutela dell’investitore.
Recesso e revoca nei contratti di intermediazione finanziaria
MAGNI ANTONIO
2015-01-01
Abstract
Il diritto di recesso può essere invocato, astrattamente, nel contesto di ogni contratto connesso ai servizi finanziari, inclusi all’interno del testo unico della finanza. L’operatività del ripensamento dipende, tuttavia, dal caso concreto: può accadere che l’offerta sia avvenuta in sede o fuori sede ovvero che le parti abbiano stipulato un accordo a tempo indeterminato oppure determinato. Ai fini dell’analisi dei contratti di intermediazione finanziaria, si deve verificare la presenza di un rapporto di mandato. Questo istituto, infatti, contempla già strumenti di tutela dell’interesse dell’investitore-mandante a non proseguire il rapporto. Laddove non sia possibile riscontrare la sussistenza dell’attività gestoria (ad esempio, all’interno dei contratti c.dd. «derivati»), occorre riflettere sui presupposti e sulle conseguenze dell’applicabilità del diritto di recesso, in un ambito assai particolare. In ogni caso, il testo unico della finanza ed i documenti relativi sembrano non offrire una disciplina completa; per tale ragione ed allo scopo di ottenere una comprensione adeguata del fenomeno, si ricorre al contributo della giurisprudenza e, soprattutto, a quello della dottrina. Nel corso dell’indagine, si tenta di valutare la compatibilità della prassi bancaria internazionale (anche attraverso lo studio dei moduli predisposti dalle banche) con l’ordinamento italo-europeo, prospettando soluzioni a tutela dell’investitore.File | Dimensione | Formato | |
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