Da alcuni anni in Italia il mercato energetico è stato liberalizzato, così il consumatore può stipulare il contratto per la fornitura dell'energia elettrica e del gas con il fornitore che gli propone l'offerta più conveniente. Alle diverse modalità di conclusione di tali contratti, anche per via telefonica o telematica, si applicano le norme del codice civile sulla conclusione del contratto, alle quali si aggiungono quelle del codice del consumo che disciplinano i contratti a distanza ed i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, nonché le norme sul commercio elettronico. Il consumatore, quando richiede la fornitura, deve indicare i propri dati necessari per la conclusione del contratto; tuttavia, anche se il codice della privacy, che tutela i dati personali, prevede che deve essere adeguatamente informato sul trattamento di tali dati, spesso accade che ciò non avviene e che, inconsapevolmente, autorizzi il fornitore a cedere i suoi dati ad altre imprese a fini di pubblicità o di marketing. E' il c.d. business dei dati personali rispetto al quale l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta nei confronti dei trasgressori; questi, oltre ad essere sottoposti a sanzioni amministrative ed a procedimento penale se il loro comportamento ha causato un danno alla vittima, sono obbligati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato. Poiché il danno subito dalla vittima è ingiusto, a norma dell'art. 2043 c.c., il danneggiante deve sempre provvedere al risarcimento, anche se il danno è di minima entità.

Estipulación del contrato y la protección de los datos personales del consumidor en el suministro de la energía eléctrica y gas

Flamini, Antonio
2017-01-01

Abstract

Da alcuni anni in Italia il mercato energetico è stato liberalizzato, così il consumatore può stipulare il contratto per la fornitura dell'energia elettrica e del gas con il fornitore che gli propone l'offerta più conveniente. Alle diverse modalità di conclusione di tali contratti, anche per via telefonica o telematica, si applicano le norme del codice civile sulla conclusione del contratto, alle quali si aggiungono quelle del codice del consumo che disciplinano i contratti a distanza ed i contratti conclusi fuori dai locali commerciali, nonché le norme sul commercio elettronico. Il consumatore, quando richiede la fornitura, deve indicare i propri dati necessari per la conclusione del contratto; tuttavia, anche se il codice della privacy, che tutela i dati personali, prevede che deve essere adeguatamente informato sul trattamento di tali dati, spesso accade che ciò non avviene e che, inconsapevolmente, autorizzi il fornitore a cedere i suoi dati ad altre imprese a fini di pubblicità o di marketing. E' il c.d. business dei dati personali rispetto al quale l'Autorità garante per la protezione dei dati personali è più volte intervenuta nei confronti dei trasgressori; questi, oltre ad essere sottoposti a sanzioni amministrative ed a procedimento penale se il loro comportamento ha causato un danno alla vittima, sono obbligati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale provocato. Poiché il danno subito dalla vittima è ingiusto, a norma dell'art. 2043 c.c., il danneggiante deve sempre provvedere al risarcimento, anche se il danno è di minima entità.
2017
978-84-290-1966-7
268
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