Si può attribuire al diritto alla prova, disciplinato dall'art. 190 c.p.p., un triplice significato: il diritto delle parti ad ottenere l'ammissione del mezzo di prova; il diritto all'esame e al controesame della persona che rende dichiarazioni in giudizio; il diritto delle parti di interloquire sulle modalità di formazione della prova. Si tratta di tre espressioni del principio dispositivo in tema di prova ora assurto a livello costituzionale attraverso l'art. 111 Cost., che hanno trovato completa attuazione nella giurisprudenza.

Commento all'art. 190

GRIFANTINI, Fabio Maria
2015-01-01

Abstract

Si può attribuire al diritto alla prova, disciplinato dall'art. 190 c.p.p., un triplice significato: il diritto delle parti ad ottenere l'ammissione del mezzo di prova; il diritto all'esame e al controesame della persona che rende dichiarazioni in giudizio; il diritto delle parti di interloquire sulle modalità di formazione della prova. Si tratta di tre espressioni del principio dispositivo in tema di prova ora assurto a livello costituzionale attraverso l'art. 111 Cost., che hanno trovato completa attuazione nella giurisprudenza.
2015
9788813357436
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11581/398445
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